COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 4 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. LORENZO MARIANO – A.S.D. PORTO CESARIO del 3 Gennaio 2016. (Reclamo della A.S.D. PORTO CESARIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00, inibizione dirigente PETRELLI Adriano, massaggiatore PELARGONIO Claudio e allenatore CALABRESE Roberto di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 8/1/2016 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 4 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. LORENZO MARIANO – A.S.D. PORTO CESARIO del 3 Gennaio 2016. (Reclamo della A.S.D. PORTO CESARIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00, inibizione dirigente PETRELLI Adriano, massaggiatore PELARGONIO Claudio e allenatore CALABRESE Roberto di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 8/1/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali atteso che il comportamento dei sig. PETRELLI, PELARGONIO e CALABRESE è proseguito, per lungo tempo, a fine gara nello spogliatoio dell’arbitro nonostante il divieto imposto dalla forza pubblica ivi presente con la quale il direttore di gara ha sentito dialogare in maniera vivace e a mò di alterco; ritenuto pertanto che tale comportamento, ancorchè insistito e reiterato, può essere adeguatamente punito per i signori di cui sopra con la inibizione fino al 30/4/2016; considerato altresì che l’arbitro non ha affatto dichiarato la inidoneità del suo spogliatoio, che peraltro può essere solo addebitabile alla società ospitante e non alla reclamante quale società ospitata, per cui ai soli fini del comportamento dei suoi dirigenti può essere inflitta l’ammenda, ritenuta equa, di € 200,00. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi al 30/4/2016 la inibizione inflitta ai signori PETRELLI, PELARGONIO e CALABRESE; ridursi ad € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. PORTO CESARIO; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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