COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 4 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: S.S.D. SPORT FIVE SRL – A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE del 13 Gennaio 2016. (Reclamo della S.S.D. SPORT FIVE SRL in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in data 21/1/2016 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 4 Febbraio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: S.S.D. SPORT FIVE SRL – A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE del 13 Gennaio 2016. (Reclamo della S.S.D. SPORT FIVE SRL in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in data 21/1/2016 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - ritenuto che la stessa società reclamante riconosce che negli spogliatoi (nonostante il divieto imposto dalla normativa vigente) fosse presente persona non autorizzata dall’arbitro che peraltro, risulta aver avuto un diverbio con un calciatore avversario, per cui adeguata si appalesa l’ammenda inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A Respingersi il reclamo proposto dalla società S.S.D. SPORT FIVE SRL e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa come richiesto.
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