COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 4 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: PRO ITALIA GALATINA c/ A.S.D. U.S. GALATONE del 17.1.2016 Reclamo della A.S.D. U.S. GALATONE del 28.1.2016 avverso la squalifica del calciatore RAMANAJ Simone per quattro giornate, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Lecce, F.I.G.C. – L.N.D., n. 24 del 21.1.2016.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 4 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: PRO ITALIA GALATINA c/ A.S.D. U.S. GALATONE del 17.1.2016 Reclamo della A.S.D. U.S. GALATONE del 28.1.2016 avverso la squalifica del calciatore RAMANAJ Simone per quattro giornate, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Lecce, F.I.G.C. – L.N.D., n. 24 del 21.1.2016. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Premesso e considerato che - rilevato che nel reclamo proposto la società istante fornisce una ricostruzione delle circostanze della condotta antisportiva perfettamente aderente a quanto riportato nel referto dal Direttore di gara, condotta questa posta in essere dal calciatore della A.S.D. U.S. GALATONE, Sig. RAMANAJ Simone, successivamente all’intervenuta espulsione per doppia ammonizione dello stesso; - ritenuto che, in assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, la condotta del succitato calciatore possa essere sanzionata con il minimo edittale di cui all’art. 19, co. 4, lett. a, CGS (“condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”). Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia delibera 1) accogliersi il reclamo e in parziale riforma del provvedimento disciplinare del giudice di prime cure, ridurre a 3 gg. effettive la squalifica a carico del calciatore; 2) non addebitarsi nessuna tassa, atteso l’accoglimento del gravame.
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