COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CALCIO CAPOTERRA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°30 del 21.01.2016. Gara Calcio Capoterra / Audax Capoterra del 17.01.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CALCIO CAPOTERRA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°30 del 21.01.2016. Gara Calcio Capoterra / Audax Capoterra del 17.01.2016. Con ricorso tempestivamente proposto la società Calcio Capoterra 2015 ha reclamato contro il provvedimento del Giudice Sportivo per mezzo del quale è stato sanzionato il calciatore Farigu Jacopo con la squalifica di cinque giornate, “perché colpiva intenzionalmente con una gomitata alla bocca un calciatore avversario, cagionandogli dolore, sanguinamento e una lesione al dente. Subito dopo il Farigu colpiva con uno schiaffo a gioco fermo un altro calciatore avversario senza tuttavia cagionare allo stesso conseguenze fisiche”. La Corte Territoriale, accertata la regolarità del reclamo proposto ha sentito il Direttore di gara il quale ha confermato quanto riportato nel referto di gioco. La Società reclamante, senza negare il fatto dal quale è scaturita la lesione del calciatore della squadra avversaria, ha eccepito, preliminarmente che lo scontro sarebbe avvenuto durante una fase di gioco, ma anche che il calciatore autore del fallo non sarebbe stato il Farigu ma un altro tesserato della propria squadra. Ha dichiarato, altresì, che il successivo fallo, ascritto al Farigu, sarebbe stato causato dalla provocazione di un altro giocatore della società Audax Capoterra. La Corte Sportiva Territoriale dopo attenta valutazione delle difese della società reclamante e dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara; - ritenuto l’evento falloso potersi considerare come determinato da un movimento scomposto in fase di gioco, sebbene configurabile come particolarmente vigoroso; - ritenuto che il successivo comportamento del Farigu possa essere stato condizionato dalla espulsione subita per il fallo precedente; - considerata eccessiva la sanzione comminata dal Giudice Sportivo rispetto ai fatti per come si sono verificati; DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Farigu Jacopo da cinque a tre giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it