COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. GUSPINI-TERRALBA (Campionato Regionale Giovanissimi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 21.01.2016. Gara Arbus / Guspini-Terralba del 17.01.2016.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 febbraio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
A.S.D. GUSPINI-TERRALBA (Campionato Regionale Giovanissimi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 21.01.2016. Gara Arbus / Guspini-Terralba del 17.01.2016. Con reclamo tempestivamente depositato la ricorrente reclama avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale l’allenatore Frongia Giorgio è stato inibito fino al 25.03.2016 per aver spinto il direttore di gara, accompagnando il suo gesto con minacce ed ingiurie. La ricorrente nei motivi del gravame richiede la riduzione dell’inibizione. La Corte d’Appello, letti gli atti delibera quanto segue. La condotta dell’allenatore configura la fattispecie riconducibile ad una protesta vibrata, reiterata e scomposta all’indirizzo del direttore di gara; ciò nondimeno la stessa non integra gli estremi di un’azione violenta in assenza di elementi in tal senso (dolore o cert.medica). La condotta, seppure censurabile deve essere ricondotta nell’alveo regolamentato dal disposto normativo di cui all’articolo 19 e precisamente in un’azione gravemente antisportiva, seppure non violenta. La sanzione deve pertanto essere proporzionata ai fatti: l’inibizione più adeguata, tenuto conto della vibratezza della protesta reiterata, ma non violenta è quella fino al 20.02.2016. Per queste ragioni la Corte, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione dell’inibizione fino al 20.02.2016. Dispone l’addebito della tassa.
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