COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 230 CSAT 19 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.94/A A.S.D. TIEFFE CLUB (PA) avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Luigi Pizzuto – Campionato Allievi Regionali Gir.”B” Gara Borgo Nuovo/Tieffe Club del 10/01/2016 – C.U. n.207/63 sgs del 14/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 230 CSAT 19 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.94/A A.S.D. TIEFFE CLUB (PA) avverso squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Luigi Pizzuto - Campionato Allievi Regionali Gir.”B” Gara Borgo Nuovo/Tieffe Club del 10/01/2016 - C.U. n.207/63 sgs del 14/01/2016. Con tempestivo e rituale appello l’A.S.D. Tieffe Club impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata ritenendola, in buona sintesi, sproporzionata ai reali accadimenti dei fatti. Secondo l’appellante il sig. Luigi Pizzuto si sarebbe limitato, anche se in maniera scomposta, a protestare nei confronti del direttore di gara, ma nega che lo stesso abbia mai tentato di colpirlo. Per la qualcosa l’A.S.D. Tieffe Club chiede che la sanzione così come irrogata venga rideterminata in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 46’ del 2° tempo veniva espulso il calciatore sig. Luigi Pizzuto perché dalla panchina protestava nei confronti del direttore di gara urlandogli delle frasi dall’evidente tenore offensivo. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare il sig. Pizzuto tentava di aggredire l’arbitro, ma veniva prontamente bloccato dal proprio allenatore che provvedeva a farlo allontanare unitamente al proprio dirigente accompagnatore. Il predetto calciatore, riferisce ancora l’arbitro nel suo referto, nell’allontanarsi dal terreno di gioco persisteva nel suo comportamento offensivo. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi, così come da dispositivo, dovendosi tenere conto, ai fini della quantificazione della sanzione, della giovane età del calciatore e di più della circostanza che si è trattato solo di un tentativo, peraltro, prontamente bloccato dai dirigenti della reclamante. P.Q.M La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Luigi Pizzuto. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata
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