COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 230 CSAT 19 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.101/A A.S.D. FUTSAL REGALBUTO (EN) avverso squalifica fino al 29/02/2016 dell’allenatore sig. Alfredo Paniccia ed avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Gabriele Maria Capuano – Campionato C1/C5 Girone “A” Gara Mascalucia C5/Futsal Regalbuto del16/01/2016 – C.U 217 del 20/01/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 230 CSAT 19 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.101/A A.S.D. FUTSAL REGALBUTO (EN) avverso squalifica fino al 29/02/2016 dell’allenatore sig. Alfredo Paniccia ed avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Gabriele Maria Capuano - Campionato C1/C5 Girone “A” Gara Mascalucia C5/Futsal Regalbuto del16/01/2016 - C.U 217 del 20/01/2016 Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Futsal Regalbuto ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che il sig. Paniccia è stato oggetto, per tutta la durata della gara, di frasi offensive da parte dei sostenitori della società Mascalucia per cui si è limitato ad invitare i predetti sostenitori a desistere da tale loro comportamento anche se per l’occasione ha usato “ un inevitabile tono forbito”: mentre per ciò che attiene al comportamento posto in essere dal calciatore sig. Capuano questi, sostiene la ricorrente, non ha assolutamente posto in essere quanto addebitatogli, ma si sarebbe solo limitato a redarguire verbalmente un calciatore avversario che aveva posto in essere un comportamento simulatorio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e quanto descritto dal commissario di campo, regolarmente designato, il cui rapporto è equiparato a quello degli ufficiali di gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 35 comma 1 punti 2,3,4 e 5 del C.G.S., rileva che al termine del 1° tempo il sig. Alfredo Paniccia, con fare minaccioso, si avvicinava verso il settore della tribuna nella quale si trovavano i tifosi del Mascalucia C5, cercando di venire a contatto con alcuni di essi, ed in particolare con il presidente della società ospitante, senza riuscire nel proprio intento per il pronto intervento del commissario di campo che lo faceva rientrare nello spogliatoio. Al termine della gara il sig. Paniccia reiterava il comportamento minaccioso nei confronti del Presidente del Mascalucia C5, venendo peraltro a contatto con quest’ultimo, determinando così una “bagarre” che vedeva coinvolte le tifoserie di entrambe le società. Per ciò che attiene il calciatore sig. Gabriele Maria Capuano, si legge negli atti ufficiali che questi veniva espulso al 29’ del 1° tempo perché sputava in direzione del volto di un calciatore avversario che si trovava in quel momento a terra. In ragione di quanto sopra le ragioni della reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure, peraltro nei minimi edittali previsti dal C.G.S., sono congrue. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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