COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 44/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. RIOLO GAETANO NATALE (Presidente dell’A.S.D. KATANE SOCCER); A.S.D. KATANE SOCCER

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 44/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. RIOLO GAETANO NATALE (Presidente dell’A.S.D. KATANE SOCCER); A.S.D. KATANE SOCCER La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5122/549 pf14-15/FDL/dl del 23 novembre 2015, il sig. Gaetano Natale Riolo, quale Presidente della A.S.D. Katane Soccer, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 commi 2 e 4 C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 3 delle N.O.I.F. e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto in data 10/10/2014 il tesseramento relativo al giovane calciatore Vincent Quarta (nato il 22/07/2000), in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Sicilia da almeno sei mesi prima dell’operato tesseramento, senza avere richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all’art. 40 comma 3 bis delle N.O.I.F., essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (dal 08/10/2014). Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la A.S.D. Katane Soccer, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente nonché dal proprio tesserato. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. Rinviata una prima volta l’udienza dibattimentale, per la documentata indisponibilità delle parti deferite a comparire, all’udienza odierna è comparso il sig. Gaetano Natale Riolo, nella qualità, che ha espresso considerazioni difensive tendenti ad escludere la responsabilità delle parti deferite, ritenendo comunque concessa la deroga per effetto dell’avvenuto tesseramento. Il rappresentante della Procura Federale ha di contro insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Gaetano Natale Riolo; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Katane Soccer. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che il sig. Vincent Quarta, calciatore infra sedicenne, è stato tesserato dalla Katane Soccer in data 10/10/2014 in violazione della norma di cui all’art. 40 comma 3 delle N.O.I.F., che tra l’altro prevede che debba ricorrere il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Sicilia da almeno sei mesi prima dell’operato tesseramento, senza avere richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all’art. 40 comma 3 bis delle N.O.I.F., essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione circostanze queste, peraltro, indirettamente ammesse dallo stesso deferito ancorché non fosse a conoscenza della norma in questione e dell’effettivo rilascio della deroga necessaria. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi uno di inibizione a carico del sig. Gaetano Natale Riolo; Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Katane Soccer. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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