COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento N. 56/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giuseppe Lazzaro (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Eurosport Avola) A.S.D. EUROSPORT AVOLA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento N. 56/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giuseppe Lazzaro (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Eurosport Avola) A.S.D. EUROSPORT AVOLA La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 6072/680 pf 14/15 AV/mf del 16/12/2015, il sig. Giuseppe Lazzaro calciatore tesserato per l'A.S.D. Eurosport Avola all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art.1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento all’art.3 del C.G.S., per avere al termine della gara “Scicli 2013/Eurosport Avola” del 7/2/2015 - campionato di II categoria, aggredito il direttore di gara colpendolo con un calcio. La Procura Federale ha altresì deferito la società indicata, responsabile oggettivamente per la violazione ascritta al proprio calciatore, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. All'udienza dibattimentale, benché regolarmente convocate, le parti deferite non sono comparse. La sola società, per il tramite del suo Presidente pro tempore, ha fatto pervenire, nei termini, memoria difensiva. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per otto gare a carico del sig. Giuseppe Lazzaro e l'ammenda di € 500,00 a carico della Società. Ciò premesso, può rilevarsi che i fatti così come contestati al sig. Giuseppe Lazzaro con il deferimento introduttivo del presente giudizio sono pienamente provati e riscontrabili dagli atti. In particolare assume rilevanza in tal senso non solo la dichiarazione resa dal rappresentante legale della società deferita, ma anche quella resa dallo stesso sig. Giuseppe Lazzaro che ha ammesso, anche se riduttivamente, di avere colpito il direttore di gara solo con “uno spintone” e non con un calcio, così come riportato nel referto. Il fatto, come riferito dal direttore di gara, assume grave rilevanza ai fini della quantificazione della sanzione anche in ragione del fatto che solo a seguito delle indagini il reo è stato individuato. Di contro la società deve andare prosciolta da ogni addebito, in virtù del principio de ne bis in idem, atteso che per il medesimo fatto è stata sanzionata con l’ammenda di € 350,00, giusto quanto deliberato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale con la decisione pubblicata sul C.U. n.399/25 CSAT del 10/03/2015. In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale meritano solo parziale accoglimento, con applicazione delle sanzioni così come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi da ogni addebito la Società A.S.D. Eurosport Avola e dispone applicarsi la squalifica di anni due a carico del calciatore sig. Giuseppe Lazzaro. Ai sensi dell’art. 16 comma 4 bis del C.G.S. la sanzione così comminata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S
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