COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 57/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SQUADRITO GIUSEPPE (Presidente dell’APD NBI MISTERBIANCO); Sig. DI MARTINO SALVATORE (dirigente accompagnatore ufficiale); A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24 DEL 02 FEBBRAIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n. 57/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SQUADRITO GIUSEPPE (Presidente dell’APD NBI MISTERBIANCO); Sig. DI MARTINO SALVATORE (dirigente accompagnatore ufficiale); A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6303/134 pf15-16/AA/mg del 21 dicembre 2015, il sig. Giuseppe Squadrito, quale Presidente della A.P.D. N.B.I. Misterbianco, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all’art. 2 lett. B), punto b7) del C.U. n° 1 SGS stagione sportiva 2014/2015 sia all’art. 37 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato regionale allievi del 08/03/2015, del 15/03/2015 e del 22/03/2015, rispettivamente contro le società Libertas Catenanuova, Real Xiridia e La Meridiana, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Salvatore Di Martino, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 2 lett. B), punto b7) del C.U. n° 1 SGS stagione sportiva 2014/2015, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta delle gare suindicate, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; la A.P.D. N.B.I. Misterbianco, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata agli altri soggetti deferiti. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Giuseppe Squadrito; Giorni quarantacinque di inibizione a carico del sig. Salvatore Di Martino; Ammenda di € 300,00 con diffida a carico della A.P.D. N.B.I. Misterbianco. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale allievi, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla APD NBI Misterbianco, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. In sua vece veniva iscritto irregolarmente in distinta, quale allenatore, il nominativo di un collaboratore della Società. Tali distinte sono state sottoscritte, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, dal sig. Salvatore Di Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti, nonché della A.P.D. N.B.I. Misterbianco, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Squadrito; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Salvatore Di Martino; Ammenda di € 150,00 a carico della A.P.D. N.B.I. Misterbianco. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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