COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 505/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO Sig. SALVATORE GUGLIOTTA (Presidente all’epoca dei fatti) N° 2 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Atletico Campofranco all’epoca dei fatti. Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 505/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO Sig. SALVATORE GUGLIOTTA (Presidente all’epoca dei fatti) N° 2 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Atletico Campofranco all’epoca dei fatti. Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36). Con nota del 18/12/2015 prot. 6248/166 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria difensiva con documenti, a mezzo della quale rigettano ogni addebito. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Atletico Campofranco; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Francesco Errante e Gioacchino Serio, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori sigg. Francesco Errante e Gioacchino Serio, che è onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva (art 43 commi 4 e 6 N.O.I.F.). Ne consegue, con riferimento alla richiesta istruttoria formulata dalla Società, che nessuna ulteriore acquisizione appare rilevante, essendo peraltro onere della medesima fornire al Tribunale eventuali altre certificazioni utili ai fini del decidere, che a norma delle sopra citate disposizioni normative ha l’obbligo di conservare agli atti societari. In particolare, dall’esame dei documenti prodotti ed acquisiti al procedimento si evince che il calciatore sig. Francesco Errante, in possesso di certificazione di idoneità valida fino al 12/12/2014, ha successivamente disputato n° 4 gare di campionato a partire dal 14/12/2014 sprovvisto di certificazione di idoneità aggiornata. Allo stesso modo il calciatore sig. Gioacchino Serio, provvisto di certificazione di idoneità valida fino al 10/09/2014 e poi valida per un anno fino al 27/12/2015, nel periodo tra il 10/09/2014 e il 27/12/2014 ha partecipato a n° 10 gare sprovvisto di certificazione medica di idoneità. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Atletico Campofranco; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Salvatore Gugliotta; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Errante e Gioacchino Serio, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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