COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 73 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Calcio Castelfiorentino avverso la squalifica del calciatore Rodriguez Samon Reider per tre gare (C.U. n. 38 del 14/01/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 73 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Calcio Castelfiorentino avverso la squalifica del calciatore Rodriguez Samon Reider per tre gare (C.U. n. 38 del 14/01/2016) Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata nei confronti del tesserato indicato in epigrafe con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 10 gennaio 2016, tra la ricorrente e la squadra ospitata Cenaia: “Per essersi rivolto in maniera irriguardosa nei confronti del D.G. ed aver bestemmiato”. Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo non contestando i fatti ma ritenendo che l'espressione volgare con cui si indica l'apparato genitale maschile, non possa essere considerata come irriguardosa essendo “entrata nell'intercalare quotidiano dei giovani d'oggi”. Convinta che l'espressione non possa avere un contenuto insolente o irrispettoso la società insiste per una riduzione della squalifica comminata. All'udienza del 29 gennaio 2016 il delegato della società, avuta lettura del supplemento arbitrale, iterava le motivazioni dedotte nel reclamo e insisteva per il suo accoglimento Il reclamo è infondato. Per quanto attiene alle frasi pronunciate occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale non può condividere l'assunto di base secondo il quale il termine sarebbe ormai utilizzato da tutti nel linguaggio comune senza che in esso sia ravvisabile una accezione negativa. Se alla parola (lo ricordiamo, volgarmente identificativa dell'apparato genitale maschile) venisse dato, come nella versione difensiva, semplice valore di rafforzativo la locuzione potrebbe agevolmente essere utilizzata in ogni frangente: “Me lo fa un caffè, xxxxx?” “Mi passi quel xxxxx di libro?” “Maestra, ma che xxxxx di voto mi dà?”; l'identica frase pronunciata dal giocatore (peraltro, nel caso concreto, preceduta da solenne bestemmia) potrebbe essere infine usata per manifestare la propria disapprovazione nei confronti del vigile che, fischietto alla bocca, contesti una infrazione ritenuta inesistente senza temere nessuna conseguenza ulteriore. Risulta invece evidente a chiunque che pronunziare tali frasi e tali parole suscita inevitabilmente nel soggetto passivo sensazioni sgradevoli con verosimili reazioni, quantomeno verbali, analoghe a quelle utilizzate andando a degradare la piacevole conversazione su livelli certamente non corretti, leali o probi. Peraltro tutti i rilievi contenuti nel rapporto di gara sono stati confermati dal D.G. che, nel supplemento di rapporto - ulteriore elemento di indagine espressamente richiesto da questo organo di Giustizia - ha specificato la condotta descritta nel rapporto di gara e non contestata nel reclamo. Pertanto la sanzione applicata dal G.S.T. risulta assolutamente corretta e contenuta nel minimo edittale in ragione della doppia violazione (bestemmia e frase irriguardosa). P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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