COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 72 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 38 del 14.01.2016 Reclamo del G.S.D. INVICTA GROSSETO CALCIO GIOVANI avverso la squalifica inflitta al calciatore Argirò Alessio fino al 14.07.2016 (6 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 72 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 38 del 14.01.2016 Reclamo del G.S.D. INVICTA GROSSETO CALCIO GIOVANI avverso la squalifica inflitta al calciatore Argirò Alessio fino al 14.07.2016 (6 mesi). Reclama la società GSD Invicta Grosseto Calcio Giovani avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Argirò Alessio fino al 14.07.2016 (sei mesi), con la seguente motivazione: “a fine gara teneva contegno gravemente irriguardoso nei confronti del D.G. spingendolo con le mani sul petto e facendolo così indietreggiare di un metro, senza ulteriori conseguenze”. La reclamante contesta il provvedimento sopra indicato, evidenziando una gestione tollerante della gara da parte del direttore di gara nei confronti dei giocatori avversari e, in particolare, in riferimento ad alcune espressioni blasfeme da quest’ultimi profferite, dolendosi inoltre del fatto che lo stesso atteggiamento di tolleranza non sia stato riservato anche per l’espressione irriguardosa profferita dall’Argirò, il quale è stato ingiustamente sanzionato anche per una spinta che non hai arrecato al D.G. La società nega, infatti, che il calciatore abbia attinto il direttore di gara con due mani al petto, precisando però che l’Argirò al momento della protesta probabilmente ha 'toccato le mani del D.G.' per farsi ascoltare e attirarne l’attenzione, senza tuttavia procurargli dolore. Chiede, quindi, all’adita Corte di tenere conto della giovane età del calciatore e di disporre l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta, in quanto sproporzionata ai fatti realmente accaduti. La Corte, richiesto ed acquisito dal direttore di gara un supplemento di rapporto al fine di chiarire i fatti posti in contestazione, riunitasi in camera di consiglio, delibera quanto segue. Le risultanze processuali evidenziano la piena ed indiscussa responsabilità del calciatore in ordine agli addebiti contestati: entrambi i referti di gara, infatti, sono chiari e univoci nel circoscrivere la condotta, peraltro reiterata del calciatore, il quale durante la protesta ha per ben due volte posto le mani sul petto del direttore di gara, spingendolo energicamente e facendolo indietreggiare di oltre un metro in entrambe le occasioni. Le argomentazioni spese dalla reclamante sull’insussistenza del fatto risultano, pertanto, del tutto prive di rilievo ai fini della declaratoria di annullamento della sanzione, potendo invero assumere valore decisivo ai fini della invocata riduzione della squalifica la circostanza che l’atteggiamento assunto dal calciatore, seppur reiterato, rimane circoscritto ad un unico e isolato momento di protesta che non ha cagionato conseguenze al direttore di gara. Sanzione ritenuta congrua in mesi 5. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - Accoglie il ricorso proposto dalla società G.S.D. Invicta Grosseto Calcio Giovani, e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Alessio Argirò al 14.06.2016. - Ordina disporsi la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it