COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 76 stagione sportiva 2015/2016 Gara Atletico Forcoli 2012 – La Cella (0-0) del 10 gennaio 2016. Campionato Seconda Categoria Girone E. In C.U. n. 38 del 14 gennaio 2016 Comitato Regionale Toscana.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 76 stagione sportiva 2015/2016 Gara Atletico Forcoli 2012 – La Cella (0-0) del 10 gennaio 2016. Campionato Seconda Categoria Girone E. In C.U. n. 38 del 14 gennaio 2016 Comitato Regionale Toscana. Reclama l’ A.S.D. Atletico Forcoli 2012 avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Marconcini Matteo dal Giudice Sportivo Territoriale per la Regione Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE MARCONCINI MATTEO (ATLETICO FORCOLI 2012) Espulso per aver colpito volontariamente con un calcio di media forza, un calciatore avversario alla testa, il quale si trovava disteso sul terreno di gioco. La sanzione viene determinata in ragione della estrema pericolosità del gesto in considerazione della parte del corpo interessata”. La Società reclamante, pur riconoscendo la pericolosità del gesto, esprime tuttavia dubbi circa l’effettiva volontarietà dello stesso, osservando altresì come, ad avvalorare la non eccessiva intensità del colpo, vi sia la circostanza che il giocatore avversario, dopo le prime cure, abbia potuto regolarmente proseguire la gara fino al termine. Per quanto rappresentato chiede una riduzione della sanzione. Richieste al D.G. osservazioni in merito, lo stesso conferma l’intenzionalità del gesto, precisando che il calciatore colpito faceva comunque rientro sul terreno di gioco dopo circa un minuto. Innanzitutto deve evidenziarsi che il gesto posto in essere dal Marconcini, stante la sua volontarietà, confermata anche dal D.G. in sede di osservazioni integrative al referto di gara, riveste una rilevante potenzialità lesiva in ragione della parte del corpo attinta, così come del resto già correttamente rilevato anche dal G.S.T. nelle motivazioni del provvedimento impugnato. Tuttavia questo Collegio osserva come anche le conseguenze del gesto de quo non possono non avere rilievo ai fini della determinazione della sanzione. Ragione per la quale, se è pur vero che il calcio alla testa di media forza, oggetto del presente reclamo, integri senza alcun dubbio gli estremi di una condotta violenta di particolare gravità, sanzionabile almeno con il minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lett. C) del C.G.S., tuttavia la sanzione comminata dal G.S.T. appare eccessiva proprio perché il gesto non aveva conseguenze fisiche di rilievo per il giocatore colpito, consentendogli di portare regolarmente a termine la gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della decisione del G.S.T. per la Regione Toscana riduce a 6 (sei) le giornate di squalifica inflitte al calciatore Marconcini Matteo dell’A.S.D. Atletico Forcoli 2012. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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