COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 85 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della U.S.D. Fulgor Castelfranco 1968 avverso la Decisione del G.S.T.che ha sanzionato il calciatore Galli Alberto con una squalifica per tre gare. C.U. n. 40 del 21/01/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 85 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della U.S.D. Fulgor Castelfranco 1968 avverso la Decisione del G.S.T.che ha sanzionato il calciatore Galli Alberto con una squalifica per tre gare. C.U. n. 40 del 21/01/2016. Nel corso della gara U.S.D. Chitignano – Fulgor Castelfranco, valevole per il campionato di 2 categoria,il calciatore in oggetto, in seguito ad uno scontro di gioco, colpiva con una gomitata un avversario, senza procurargli dolore. In seguito allo scontro cadeva in terra, simulando di aver ricevuto un colpo. Resosi conto che il D.G. si apprestava ad ammonirlo per simulazione e, trattandosi della seconda ammonizione, conseguentemente ad espellerlo, si alzava e lo offendeva. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per tre giornate. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Fulgor Castelfranco. La reclamante nega che il proprio tesserato possa aver offeso l’arbitro in quanto, nel momento in cui quest’ultimo gli si avvicinava, si trovava per terra e non era in grado di capire a chi fosse rivolto il cartellino giallo. Anche perché riteneva di essere lui ad aver subito il fallo. Per tale motivo chiede una riduzione della squalifica. L’Arbitro nel supplemento di rapporto gara oltre a confermare che il calciatore in questione colpiva con una gomitata l’avversario, specifica che lo stesso, dopo essere caduto in terra, simulando di aver preso un colpo, si copriva la faccia, lasciando scoperta la sola parte superiore. Pertanto vedendolo avvicinarsi con il cartellino giallo, si rendeva conto che sarebbe stato espulso per doppia ammonizione e quindi lo apostrofava in maniera offensiva. Questa Corte di Appello Sportiva, esaminati gli atti di gara, ritiene assolutamente provati i fatti contestati al calciatore in questione. Ritiene altresì congrua la sanzione comminata dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa
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