COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 01/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel deferimento del Procuratore Federale Aggiunto NEI CONFRONTI DI : -“il sig. Romolo Rossi, Presidente dimissionario dal 21/02/2014 della A.S.D. G.M. 10, attualmente Direttore Generale della società J.Campomaggio Stroncone C”; per rispondere: “della violazione degli artt. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1), nonché 3, comma 1, e 8, comma 1, del C.G.S., per avere svincolato, ex art. 108 NOIF n. 12, in qualità di Presidente della A.S.D. G.M. 10, n. 12 calciatori della predetta società, utilizzando in documenti ufficiali un timbro societario contraffatto”.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 01/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel deferimento del Procuratore Federale Aggiunto NEI CONFRONTI DI : -“il sig. Romolo Rossi, Presidente dimissionario dal 21/02/2014 della A.S.D. G.M. 10, attualmente Direttore Generale della società J.Campomaggio Stroncone C”; per rispondere: “della violazione degli artt. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1), nonché 3, comma 1, e 8, comma 1, del C.G.S., per avere svincolato, ex art. 108 NOIF n. 12, in qualità di Presidente della A.S.D. G.M. 10, n. 12 calciatori della predetta società, utilizzando in documenti ufficiali un timbro societario contraffatto”. FATTO Con provvedimento in data 29/05/2015-11191/908pf13-14/GT/dl, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Aggiunto Dr. Giacobino Tornatore ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Romolo Rossi, per rispondere dell’addebito in epigrafe contestato. All’udienza di trattazione del 01.10.2015 erano presenti il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e il sig. Romolo Rossi, assistito dall’avv. Massimo Carignani. Sulla richiesta del deferito di ammissione della prova per testimoni, il Tribunale ha concesso il termine di 20 giorni per il deposito di memoria contenente l’analitica indicazione dei capitoli di prova. Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta nel verbale del 1.10.2015, letta la memoria istruttoria ritualmente depositata dalla difesa, ammetteva la testimonianza del sig. Scianca Guglielmo limitandola ai primi due capitoli di prova, e, quella del sig. Francescucci Aldo sui capitoli indicati, disponendo la citazione a cura della difesa. Il Tribunale preso atto dell’impedimento della difesa per la seduta del 19.11.2015, rinviava la trattazione del deferimento al giorno 10.12.2015, ove veniva escusso il teste Francescucci Aldo, mentre l’altro teste Scianca faceva pervenire mail in data 9.12.2015 comunicando l’impossibilità a presenziare per motivi di lavoro, rilasciando in calce una dichiarazione irrituale che, in ogni caso, veniva letta ai comparenti. All’udienza di trattazione del 21.01.2016 veniva sentito il teste Scianca e si procedeva alla discussione del deferimento, concludendo le parti come da relativo verbale (il rappresentante della Procura Federale per l’irrogazione della sanzione di mesi 12 di inibizione, la difesa per il proscioglimento del deferito), e il Tribunale si è riservato la decisione. Visto il deferimento, sentite le parti, esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue. L’addebito appare fondato nei termini che seguono. Come si legge nell’istruttoria il deferimento prende le mosse dall’esposto datato 9.3.2014 inviato al Presidente del C.R.U. - dott. Luigi Repace - con il quale il sig. Guglielmo Scianca, nella qualità di Vice Presidente della A.S.D. G.M. 10, denunciava la contraffazione del timbro della società da parte del Presidente dimissionario Romolo Rossi, utilizzato per lo svincolo di 12 giocatori tesserati ex art. 108 NOIF e segnatamente si legge nel predetto esposto che “…siamo venuti a conoscenza attraverso il sito della FIGC, che il sig. Rossi in data 19.2.2014, due giorni prima delle dimissioni ha provveduto a far firmare il modello 108 a 12 ragazzi vincolati con la A.S.D. G.M. 10, all’insaputa di tutto il Consiglio Direttivo, producendo un timbro non originale (l’originale è stato sempre nella mia disponibilità), accedendo al sito in maniera poco chiara dal momento che le credenziali di accesso erano da poco state cambiate ed erano sconosciute al sig. Rossi………… chiediamo se il Presidente di una società possa procedere a simili azioni senza l’avvallo del Consiglio Direttivo…………”. Il contenuto dell’esposto, ovvero che il sig. Rossi aveva agito all’insaputa del Consiglio Direttivo della A.S.D. G.M. 10 valendosi di un timbro contraffatto in quanto l’originale è sempre stato nelle disponibilità del sig. Scianca, veniva confermato dallo stesso sig. Scianca nel corso della sua audizione del 03.10.2014 dinanzi alla Procura Federale, come risulta dal relativo verbale. Gli addebiti succitati venivano altresì sostanzialmente confermati dal sig. Monetini Fausto (nuovo Presidente della società) nel corso della sua audizione (cfr. verbale del 6.10.2014), il quale inoltre dichiarava di aver attuato “un tranello al Rossi inviandogli una lettera con la quale chiedevamo la restituzione del timbro e ciò per vedere la sua reazione… per quello che so nessun timbro è mai stato riconsegnato dal Rossi alla società. Il sig. Rossi , nel corso dell’istruttoria e delle sue audizioni si è difeso sostenendo di aver svincolato i 12 giocatori con il consenso della società, atteso che “…tutti in società, come peraltro già successo in passato, sapevano di ciò e concordavano sul punto….”, utilizzando il timbro ufficiale e , producendo ,per confermare quanto affermato, dichiarazione sottoscritta dai 12 giocatori svincolati, dichiarazione dell’allenatore della A.S.D. G.M. 10 per la stagione 2013-2014, nonché lettera del nuovo Presidente della predetta società Fausto Monetini (di cui già si è detto sopra). La difesa del sig. Romolo Rossi e lo stesso deferito nel corso della trattazione del deferimento dinanzi a codesto Tribunale hanno ribadito quanto già dichiarato nel corso delle indagini da parte della Procura Federale, e, in particolare sulla scorta delle deposizioni rese dai testi Francescucci Aldo e Scianca Guglielmo, e in forza della documentazione già prodotta, hanno sostenuto la non configurabilità dell’addebito e conseguentemente chiesto il proscioglimento del deferito. Orbene ad avviso di questo Tribunale la tesi difensiva non trova alcuna conferma sia in sede di istruttoria che di trattazione in quanto non possono essere considerate attendibili le deposizioni testimoniali rese dai testi. In buona sostanza il teste Scianca (si badi bene il deferimento trae le mosse proprio dal suo esposto confermato nelle audizioni dinanzi alla Procura Federale) oggi dichiara (cfr. verbale del 21.01.2016), che pur non sapendo niente per conoscenza diretta, presume che il timbro sia stato consegnato al Rossi dal sig. Muzi per motivi di praticità, in quanto il Muzi risiedeva a Terni e la società a Guardea e che tale circostanza gli sia stata riferita anche dal dirigente Dino Tabacchiera e, quindi, non per conoscenza diretta. Il teste poi dichiara “confermo che questo procedimento è nato in base ad un mio esposto del 2.3.2014, di cui confermo il contenuto Le cose sono cambiate in seguito in quanto la vicenda relativa al timbro è stata in maniera diversa come sopra esposta…. Prendo atto che quanto io stesso ho dichiarato alla Procura Federale in merito alla procedura relativa agli svincoli è difforme rispetto a quanto oggi riferito. Intendo precisare che la procedura è quella che ho dichiarato dinanzi alla Procura Federale, ma il Presidente ha comunque, sempre la possibilità di procedere autonomamente agli svincoli anche a prescindere dalle decisioni del Consiglio Direttivo. Confermo che i calciatori di cui alla dichiarazione in atti già sapevano che sarebbero stati svincolati al momento opportuno”. Orbene devesi evidenziare innanzitutto che la deposizione del teste Scianca indotto dalla difesa, così come anche quella dell’altro teste Francescucci (cfr verbale del 10.12.2015 ) vertono quasi esclusivamente (sui punti fondamentali del deferimento) su circostanze apprese de relato, con conseguente inefficacia sotto il profilo probatorio. Osserva inoltre il Tribunale che il teste Scianca offre una diversa successiva ricostruzione della vicenda in merito alla disponibilità del timbro in capo al Rossi e alla procedura relativa allo svincolo dei calciatori, il tutto sempre de relato, pur confermando il contenuto dell’esposto e di quanto dichiarato nell’audizione resa dinanzi alla Procura Federale. Delle due l’una. Ecco allora che non vi è dubbio che nessun valore probatorio possa avere la deposizione del teste Scianca. Devesi, infatti osservare che, in caso contrario, si dovrebbe procedere a carico dello stesso per violazione dei principi generali di lealtà e correttezza previsti dal CGS su tutti i tesserati e conseguentemente a carico della società per responsabilità oggettiva ex art. 4 CGS. Quanto alla deposizione del teste Francescucci, per i motivi sopra esposti non si può ritenere che la stessa fornisca adeguato elemento probatorio in merito alla correttezza della procedura di svincolo realisticamente praticata laddove , ad esempio il teste dichiara che “ è vero che negli anni antecedenti al 2014 non vi erano delibere del Consiglio in merito agli svincoli le cui decisioni erano rimesse al Presidente e al Vice Presidente, ciò è avvenuto anche con riferimento agli svincoli del 2014 che vennero effettuati tramite accordi tra Presidente e Vice Presidente…”. Del resto il Vice Presidente Scianca nulla dice in merito al predetto accordo. Ed ancora sul possesso del timbro, il teste Francescucci effettivamente dichiara di aver visto utilizzare tale timbro dal Rossi al di fuori della sede sociale, ma per quanto sopra detto e considerato , tale dichiarazione non può superare la diversa ricostruzione della vicenda per come risulta provata. Quanto infine alla determinazione dell’entità delle sanzioni, il Tribunale ritiene equo, in ragione dei fatti accertati, irrogare al sig. Romolo Rossi l’inibizione temporanea a svolgere attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale per il periodo di mesi dieci. PQM Il Tribunale Federale Territoriale applica: - al sig. Romolo Rossi l’inibizione temporanea a svolgere attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche Federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale per il periodo di mesi dieci.
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