COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO PIERANTONIO 1965 IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO – CALCIO PIERANTONIO 1965 DISPUTATA A OSPEDALICCHIO IL 17.01.2016, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 21/01/2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA €.350,00; ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BATTOCCHI MARCO PER TRE GARE; ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GAMBACCI SILVIO PER QUATTRO GARE; ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE VINCIGUERRA SAVERIO FRANCESCO PER OTTO GARE; ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PANNACCI GABRIELE FINO AL 29/02/2016; ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE STACCINI BRUNO FINO AL 30/01/2016; ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MAGNAMACCO RINALDO FINO AL 20/02/2016

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO PIERANTONIO 1965 IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO – CALCIO PIERANTONIO 1965 DISPUTATA A OSPEDALICCHIO IL 17.01.2016, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 21/01/2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA €.350,00; ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BATTOCCHI MARCO PER TRE GARE; ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GAMBACCI SILVIO PER QUATTRO GARE; ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE VINCIGUERRA SAVERIO FRANCESCO PER OTTO GARE; ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PANNACCI GABRIELE FINO AL 29/02/2016; ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE STACCINI BRUNO FINO AL 30/01/2016; ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MAGNAMACCO RINALDO FINO AL 20/02/2016 HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ed all’esito dell’audizione del reclamante, la Corte osserva quanto segue. Si legge per tabulas che l’allenatore della squadra avversaria è stato squalificato per ripetuti comportamenti minacciosi, offensivi e provocatori nei confronti di un calciatore e dei componenti della panchina del Calcio Pierantonio 1965. Alla luce di quanto precede le condotte dei reclamanti direttamente collegate a tali circostanza, così come descritte nel referto, in ogni caso da censurare e stigmatizzare meritano una riduzione e, pertanto, la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Vinciguerra Saverio Francesco, deve essere ridotta a sei giornate effettive di gara, quella inflitta al calciatore Gambacci Silvio a tre giornate effettive di gara e quella inflitta al calciatore Batocchi Marco a due giornate effettive di gara. In virtù di quanto precede deve essere anche ridotta l’ammenda alla società ad €. 250,00. Per il resto devono essere confermate le sanzioni inflitte dal G.S. per i dirigenti Magnamacco Rinaldo e Staccini Bruno e per l’allenatore Pannacci Gabriele. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce: la squalifica al calciatore Vinciguerra Saverio Francesco a sei giornate effettive di gara; la squalifica al calciatore Gambacci Silvio a tre giornate effettive di gara; la squalifica al calciatore Batocchi Marco a due giornate effettive di gara; l’ammenda alla società ad €. 250,00. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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