COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTE DELLA PIETRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – PONTE DELLA PIETRA DISPUTATA A PROFIAMMA IL 28.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 03/12/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BARBIERI LORENZO FINO AL 31/12/2017.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTE DELLA PIETRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – PONTE DELLA PIETRA DISPUTATA A PROFIAMMA IL 28.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 03/12/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BARBIERI LORENZO FINO AL 31/12/2017. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e all’esito dell’audizione dell’arbitro, è emerso che il calciatore Lorenzo Barbieri è stato espulso dal campo per proteste e per aver aggredito il direttore di gara spintonandolo ed afferrandolo per il collo; a causa della spinta all’Arbitro è caduto il taccuino, che il Barbieri ha preso a calci. Mentre veniva allontanato dai compagni di squadra, il calciatore proferiva una minaccia nei confronti dell’Arbitro. La condotta tenuta dal sig. Barbieri merita adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene congruo contenere fino al 30.09.2017, tenuto conto del fatto che il grave gesto non ha provocato conseguenze all’Arbitro. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Lorenzo Barbieri fino al 30.09.2017. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it