DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 21/01/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. – A.S.D. MANFREDONIA CALCIO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 21/01/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. – A.S.D. MANFREDONIA CALCIO DEL 16 DICEMBRE 2015: Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. MANFREDONIA CALCIO con il quale si deduceva l’irregolarità della gara in epigrafe per insussistenza delle condizioni di corretta illuminazione del campo di gioco; - esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L.; - rilevato che il reclamo risulta inoltrato a mezzo raccomandata il giorno 23 dicembre, inutilmente decorso il termine, previsto dall’art. 29, comma 4, let. b) C.G.S., di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara; P.Q.M. 1) Dichiara inammissibile il reclamo, poiché tardivo; 2) Delibera di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: AVERSA NORMANNA – MANFREDONIA 4-2, d.c.r.; 3) Di addebitare sul conto della ASD Manfredonia Calcio la tassa di reclamo.