DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/09/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL – JOLLY MONTEMURLO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/09/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL - JOLLY MONTEMURLO Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. CITTA DI FOLIGNO CALCIO 1928 S.R.L. con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Milton Borgarello tesserato per la JOLLY MONTEMURLO S.S.D.; - esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla JOLLY MONTEMURLO S.S.D.; - rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2014/15, risultava tesserato per la società PERUGIA CALCIO S.P.A., e che nel corso della gara della Coppa Italia Primavera, Perugia - Virtus Entella del 24 agosto 2014, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva di cui al C.U. n. 27 del 26/08/2014, emesso dalla LNP Serie A; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia Primavera 2014/2015, essendo la partita del 24 agosto 2014 un turno preliminare e non avendo il PERUGIA CALCIO S.P.A. guadagnato l'accesso alle fasi successive del torneo; - rilevato che in forza del combinato disposto dell'art. 19 comma 11.1 e 11.3 e dell'art. 22 comma 6 CGS, sussiste un consolidato principio di distinzione delle competizioni, il calciatore Milton Bogarello, attualmente tesserato per la JOLLY MONTEMURLO S.S.D., dovrà scontare la squalifica in una gara della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 e non già, come preteso dalla reclamante, in una gara di Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016. P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Città di Foligno – Jolly Montemurlo 1-1 3) di addebitare sul conto della Città di Foligno Calcio 1928 s.r.l. la tassa di reclamo.
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