DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/09/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BELLARIA IGEA MARINA SRL – RIBELLE
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 23/09/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
BELLARIA IGEA MARINA SRL - RIBELLE Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.P.D. RIBELLE con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Foschi Elia tesserato per la A.C. BELLARIA IGEA MARINA; - rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la società Santarcangelo Calcio s.r.l., è stata comminata la squalifica per due gare per "comportamento offensivo verso l'arbitro", di cui al C.U. n. 150/TB del 6 maggio 2015 emesso dalla Lega Pro per la stagione2014/2015; - rilevato che la summenzionata squalifica è stata solo parzialmente scontata e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Foschi Elia non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.C. BELLARIA IGEA MARINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.