DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 07/10/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD – TURRIS CALCIO A.S .
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 07/10/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - TURRIS CALCIO A.S . Il Giudice sportivo, Esaminato il reclamo trasmesso della A.P. Turris Calcio A.S.D. con cui deduceva: - che la gara in oggetto non disputatasi per l'indisponibilità dell'impianto di gioco, avrebbe potuto avere luogo non sussistendo nel caso in esame alcuna causa di forza maggiore; - che, pur ammettendo la sussistenza di "irregolarità" al terreno di gioco (mancanza delle reti delle porte e sollevamento del manto sintetico in alcuni punti) la S.S.D. Gallipoli Football 1909 avrebbe potuto ripristinare il campo di gioco in tempo per lo svolgimento della gara; - che la mancanza di alcuno dei dirigenti della S.S.D. Gallipoli Football 1909 presso l'impianto al momento della firma della distinta di gara evidenzierebbe la volontà dei medesimi di non far disputare l'incontro e dunque una forma di responsabilità diretta della Società medesima; - che i danni arrecati al campo di gioco sarebbero comunque attribuibili ai sostenitori locali con conseguente responsabilità oggettiva della S.S.D. Gallipoli Football 1909; - che per tali ragioni la S.S.D. Gallipoli Football 1909 dovrebbe essere sanzionata con la punizione della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art. 17 co. 1 CGS. Viste le controdeduzioni della S.S.D. Gallipoli Football 1909 al reclamo in questione, con cui la stessa eccepiva: - che solo alle ore 11,30 dello stesso giorno della gara, il Presidente della medesima società apprendeva dei danni causati all'impianto e al terreno di gioco; - che i dirigenti della medesima erano tutti presenti al momento della verifica del campo di gioco da parte dell'arbitro a prescindere dal soggetto che vi ha materialmente apposto la propria sottoscrizione nella distinta di gara; - che i danni apportati al campo di gioco e alla struttura dell'impianto (di cui ha fornito prova fotografica) hanno impedito un tempestivo intervento da parte della società chiamata la mattina stessa per il ripristino dello status quo ante; - che tale circostanza è comprovata dalla comunicazione della società Tennis Tecnica s.r.l. intervenuta su richiesta del Comune quale proprietario dell'impianto di cui è stata depositata copia; - Che era stato fatto tutto il possibile affinché l'incontro avesse luogo,comunicando tempestivamente le dette circostanze anche agli Uffici federali; - che non corrisponde al vero l'imputabilità dei danni in questione ai propri sostenitori, non essendo stati identificati i responsabili da ritenersi pertanto ignoti; - di aver comunque presentato denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri per la punizione dei responsabili ove identificati successivamente. Osserva Il reclamo non è fondato. La situazione determinatasi integra una ipotesi di forza maggiore, in presenza della quale è da disporsi l'effettuazione della gara. Da un lato, la sussistenza dei danni deve ritenersi pacifica (quanto a quelli presenti sul terreno di gioco) e comunque provata dalla documentazione prodotta dalla S.S.D. Gallipoli Football 1909 oltre che - per quanto attiene alla tipologia dei danni presenti nell'impianto - nel referto dell'arbitro (manto erboso divelto, sollevato e strappato in vari punti; 5 vetri delle porte di sicurezza fortemente danneggiati, uno dei quali sfondato; assenza delle reti di porta e rispettivi supporti smontati; assenza delle bandierine agli angoli del campo di gioco). D'altro lato, alla luce della ristrettezza temporale tra la scoperta dei danni e la disputa programmata della gara, non pare potersi imputare validamente alla S.S.D. Gallipoli Football 1909 una colpa per il mancato svolgimento della stessa, in forma né diretta, né oggettiva. Non diretta in quanto la società ha dimostrato di essersi attivata perporre rimedio alla situazione creatasi; non oggettiva in quanto non v'è prova che i fatti illeciti in questione possano imputarsi ai sostenitori della medesima. P.Q.M. Delibera: 1) Di respingere il reclamo proposto dalla A.P. Turris Calcio A.S.D. e trasmette gli atti al Dipartimento Interregionale per le determinazioni di competenza in ordine alla effettuazione della gara. 2) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società Turris.