DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/10/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VOLUNTAS CALCIO SPOLETO – JOLLY MONTEMURLO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/10/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - JOLLY MONTEMURLO Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO con il quale si deduceva errore tecnico del direttore di gara nella gara in epigrafe; - rilevato che il reclamo risulta inoltrato a mezzo raccomandata il giorno 9 ottobre, inutilmente decorso il termine, previsto dall'art. 29, comma 4, let. b) C.G.S., di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara; P.Q.M. 1) dichiara inammissibile il reclamo, poiché tardivo; 2) delibera di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Voluntas Spoleto - Jolly Montemurlo 2-5; 3) di addebitare sul conto della A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it