DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 04/11/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ROMAGNA CENTRO – CLODIENSE S.R.L.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°53 del 04/11/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ROMAGNA CENTRO - CLODIENSE S.R.L. Giudice Sportivo, - considerato che la società Clodiense non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso; - Visto l'art. 29, comma 6 lett.b), del CGS PQM delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Romagna Centro - Clodiense 2-0 3) di addebitare sul conto della società Clodiense la tassa di reclamo.