DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°459 Comunicato Ufficiale N.459 del 05.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO UNDER 21 GARE DEL 20/12/2015:A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER – A.S.D. ALMA SALERNO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°459 Comunicato Ufficiale N.459 del 05.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO UNDER 21 GARE DEL 20/12/2015:A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER - A.S.D. ALMA SALERNO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Alma salerno IL G.S. Esaminato il gravame in oggetto regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver disputato l’incontro di che trattasi in un impianto ove il terreno di gioco non era conforme al tipo di pavimentazione contemplato dall’art.5 del vigente regolamento impianti sportivi. Si premette al riguardo che ai sensi dell’art.6 lett.b dell’art.29 del C.G.S. le doglianze relative alla regolarità del terreno di gioco debbano essere precedute da apposita riserva scritta presentata all’arbitro della parte che interessa ,prima dell’inizio della gara. Dalla documentazione allegata al referto arbitrale risulta invece una dichiarazione sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Mario Contessa con la quale la Società si riserva di esperire ricorso riguardo la mancata conformità “del campo di gioco alle norme federali”. Detta dichiarazione non è di per sé idonea a concretizzare l’avvio del procedimento di cui al comma 6 dell’art.29 del C.G.S., in quanto redatta al termine dell’incontro e non prima dell’inizio dello stesso. Tale carenza determina l’inammissibilità del gravame di che trattasi, rappresentando vizio procedurale insanabile. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 325 del 24/12/2015 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER - A.S.D. ALMA SALERNO 3 - 2; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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