DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°466 Comunicato Ufficiale N.466 del 08.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO UNDER 21 ERRATA CORRIGE al C.U. 465 del 08/02/2016 Con riferimento al C.U. in oggetto, verificato un errore materiale nella pubblicazione dello stesso, si comunica che il presente comunicato annulla e sostituisce integralmente quello richiamato in premessa. GARE DEL 10/01/2016: A.S.D. MACCAN PRATA – S.S.D. FUTSAL VILLORBA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°466
Comunicato Ufficiale N.466 del 08.02.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO UNDER 21
ERRATA CORRIGE al C.U. 465 del 08/02/2016 Con riferimento al C.U. in oggetto, verificato un errore materiale nella pubblicazione dello stesso, si comunica che il presente comunicato annulla e sostituisce integralmente quello richiamato in premessa.
GARE DEL 10/01/2016: A.S.D. MACCAN PRATA – S.S.D. FUTSAL VILLORBA Reclamo proposto dalla Società S.S.D FUTSAL VILLORBA IL G.S. Esaminato il reclamo indicato in epigrafe osserva: Con il gravame in questione regolarmente prodotto nei termini, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle disposizioni emanate dal C.U.N. 1/2015 al paragrafo A6 lettera b. Come è noto, infatti nelle gare del Campionato Nazionale Under 21 è fatto obbligo alla società di impiegare un numero di calciatori che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato almeno pari al 60% arrotondato per eccesso al numero dei calciatori presenti ed inseriti sulla distinta presentata agli arbitri. Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno due calciatori che siano cittadini italiani, nati dal 1 gennaio 1994 in poi. In particolare la ricorrente sostiene che la Società convenuta avrebbe provveduto a schierare nella gara di che trattasi solamente uno dei due calciatori cittadini italiani dei quali almeno uno nato dal 1 gennaio 1994. Esaminata la distinta di gara presentata all’arbitro e fatti i dovuti accertamenti presso il competente ufficio tesseramenti, si deve rilevare che dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia appare rispettata solamente la percentuale inerente lo schieramento nella gara di che trattasi di almeno il 60% di calciatori di formazione italiana, mentre per quel che concerne il requisito dei due calciatori italiani, ne risulta schierato solamente uno. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.381 del 14/01/2016 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla società A.S.D. Maccan Prata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 6. b) la tassa di reclamo non viene addebitata.
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