F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. TOCCAFONDI PAOLO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 29 DELLO STATUTO FEDERALE E 12 DELLO STATUTO LEGA PRO (NOTA N. 2840/380-456 PF14-15 AM/SP/MA DEL 25.9.2015) (DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE COM. UFF. N. 33/TFN DEL 4.11.2015).

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. TOCCAFONDI PAOLO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 29 DELLO STATUTO FEDERALE E 12 DELLO STATUTO LEGA PRO (NOTA N. 2840/380-456 PF14-15 AM/SP/MA DEL 25.9.2015) (DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE COM. UFF. N. 33/TFN DEL 4.11.2015). Il signor Toccafondi Paolo, all’epoca dei fatti per cui è procedimento Presidente e legale rappresentante della A.C. Prato 1908 S.p.A., è stato deferito dalla Procura Federale per non aver dichiarato all’atto della nomina a componente del Consiglio direttivo del settore per l’attività giovanile e scolastica in data 10.4.2015 di essere gravato da una causa di ineleggibilità, avendo riportato la sanzione dell’inibizione per un periodo superiore all’anno, nonché per non aver dichiarato, al momento dell’elezione a consigliere del direttivo della Lega Pro in data 4.8.2015, di essere gravato da una causa di ineleggibilità, avendo riportato la sanzione dell’inibizione per un periodo superiore ad un anno e per avere conseguentemente ricoperto il ruolo di componente del Consiglio direttivo del settore dell’attività giovanile scolastica e di consigliere del Consiglio direttivo della lega pro senza avere i previsti requisiti. Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare- (Com.Uff.n.33/TFN del 4.11.2015) ha inflitto la sanzione dell’inibizione per mesi 2. Avverso la decisione ha proposto rituale reclamo il Toccafondi, chiedendone l’annullamento o la riforma. Col primo motivo deduce la nullità della decisione per mancanza di correlazione tra l’incolpazione e la decisione stessa. Nell’incolpazione l’illecito è individuato nella circostanza di non aver dichiarato, al momento dell’elezione a consigliere del Direttivo della Lega Pro, di essere gravato da una causa di ineleggibilità. Nel paragrafo 2.1 della motivazione, si legge, viceversa, che sarebbe addebitabile al Toccafondi un comportamento commissivo, oggetto di espresso diniego, cioè, l’essersi proposto per assumere una carica elettiva senza averne i requisiti. Si tratterebbe di due condotte ontologicamente diverse. Di guisa che il Tribunale federale ha condannato il Toccafondi per un fatto diverso rispetto a quello contestato. Col secondo motivo si deduce l’insussistenza dell’illecito disciplinare per mancanza di una previsione circa l’obbligo inadempiuto. Col terzo motivo si sostiene l’insussistenza dell’elemento soggettivo. Da ultimo ci si duole dell’eccessività della sanzione della quale si chiede la riduzione. Ad avviso del Collegio la decisione del Tribunale Federale non merita censura alcuna perché del tutto aderente alle acquisizioni probatorie ed immune da vizi logici e giuridici. Nessuna questione, anzitutto, in relazione alle eccezioni processuali, già sollevate in primo grado, decise dal Tribunale federale e non più oggetto di doglianza. Col primo motivo si deduce la nullità della decisione per mancanza di correlazione tra l’incolpazione e la decisione stessa. La doglianza afferisce a questo passo della motivazione del Tribunale Federale: “anzitutto, devesi osservare come il comportamento omissivo formalmente contestato, presupponga e naturalmente ricomprenda anche un comportamento commissivo, oggetto di espresso divieto; la contestazione di mancata dichiarazione della sussistenza di una causa di ineleggibilità, infatti, presuppone necessariamente, e ricomprende, la condotta consistente nell’essersi proposto per assumere una carica elettiva senza averne i requisiti”. La doglianza è priva di pregio: non v’è alcun fatto diverso, ma si evidenzia l’atteggiamento presupposto per rimarcare la persistente gravità della condotta. È una motivazione rafforzativa sotto il profilo logico per evidenziare il grado di lesione del bene giuridico protetto (articolo 1-bis C.G.S.: principi di lealtà e correttezza). In altri termini, il ricorrente non solo ha omesso di dichiarare il proprio status, ma è addirittura sceso in campo per ottenere una carica elettiva: non si tratta, dunque, di due condotte ontologicamente diverse, ma lo sviluppo della stessa condotta diretta a violare l’oggettività giuridica protetta dall’articolo 1-bis C.G.S.. Col secondo motivo si deduce l’insussistenza dell’illecito per mancanza di previsione circa l’obbligo inadempiuto. A parte la logica considerazione spesa dal Tribunale federale circa la non credibilità che il presidente di una società di calcio possa non ricordare che ha subito ben 49 mesi di inibizione e che nelle stagioni 2012/2013 ha avuto sanzione per un totale complessivo di 27 mesi, e quindi oltre le considerazioni logiche dedotte in base all’ “id quod plerumque accidit”, giova ricordare che nell’ordinamento giuridico generale vige il principio secondo cui “ignorantia legis non excusat”, al quale non si sottrae l’ordinamento giuridico settoriale sportivo se è vero che dopo l’articolo 1 bis C.G.S. (che, come accennato, individua il bene giuridico protetto dallo stesso ordinamento speciale), vi è l’articolo 2, secondo comma, che reca nella rubrica “applicabilità e conoscenza delle regole”, e che recita testualmente: “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto”. Lo stesso principio è affermato, del resto, nel Codice di comportamento sportivo del CONI. E’ appena il caso di ricordare, poi, che nell’art.30, comma 1, dello Statuto Federale, dopo aver regolamentato all’articolo precedente l’ineleggibilità, si legge: “i tesserati hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale”. Valutati, infine, tutti gli elementi di cui all’art.16 C.G.S. la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Toccafondi Paolo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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