F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. Ricorso UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – nota n. 3219/1111 pf 13- 14/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015) 2. Ricorso SIG. SALLUSTI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – nota n. 3219/1111 pf13-14/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015) 3. Ricorso ASD ACADEMY UDINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – nota n. 3219/1111 pf1314/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. Ricorso UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf 13- 14/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015) 2. Ricorso SIG. SALLUSTI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf13-14/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015) 3. Ricorso ASD ACADEMY UDINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf1314/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015) L’Udinese Calcio S.p.A., la A.S.D. Udinese Academy e il Sig. Sallusti Claudio hanno proposto reclami ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 2.12.2015 con la quale in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale sono state inflitte le seguenti sanzioni: - per Ferrigno Massimiliano e Sallusti Claudio la inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno; - per Drascek Davide, Poggi Paolo, Ametrano Raffaele e Fiore Stefano, la inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno; - per la Società Udinese Calcio S.p.A., l’ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) e per la Società A.S.D. Udinese Academy l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). 2 Tali reclami vengono esaminati congiuntamente sussistendo una connessione oggettiva tra di essi. La Procura Federale, a seguito della segnalazione in data 27/5/2014 del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e scolastico del Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “selezioni Udinese Academy – trofeo UPIM” disponeva una indagine per appurare se in occasione di un raduno di giovani nati nel 1999, tenutosi nei giorni 25 – 26 aprile 2014 a San Michele al Tagliamento, fosse stato organizzato sotto la denominazione di “Upim Camp”, un torneo calcistico con finalità selettive e quindi assoggettato all’autorizzazione del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia così come disposto dall’art. 3.6 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico Stagione Sportiva 2013/2014. All’esito dell’indagine la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Nazionale Federale, sezione disciplinare: - il sig. Ferrigno Massimiliano per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis commi 1 e 5 C.G.S. in relazione all’art. 3.6 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Stagione Sportiva 2013/2014, per avere organizzato, nell’interesse del settore giovanile dell’Udinese Calcio nonché quale responsabile marketing del progetto Udinese Academy, (sotto la parvenza di un Camp, con la partecipazione dello sponsor tecnico dell’Udinese calcio “HS” di cui lo stesso Ferrigno è presidente nonché dell’UPIM), un torneo di calcio tra macroregioni, svoltosi a San Michele al Tagliamento (VE), in data 25 e 26 aprile 2014, (con gare di qualificazione e finali 5° e 6° posto, 3° - 4° posto e 1° - 2° posto e premiazione finale), al quale hanno partecipato giovani calciatori dell’età di 14-15 anni, tesserati e provenienti da società di calcio dilettantistiche di altre regioni d’Italia e affiliate al progetto Udinese Academy, senza richiedere alcuna autorizzazione federale al Comitato Reg.le di competenza, in violazione del suddetto art. 3.6 del Com. Uff. n. 1 S.G.S., con il chiaro scopo di svolgere attività di scouting e di selezione dei migliori giocatori per l’Udinese Calcio; inoltre, lo stesso Ferrigno Massimiliano dovrà rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis commi 1 e 3 C.G.S., anche in relazione all’art. 21 delle NOIF, in quanto nonostante regolarmente convocato per chiarimenti dal collaboratore della Procura Federale, riscontrava per iscritto di non essere tenuto a presentarsi atteso che, “a suo dire, non svolgeva attività rilevante nell’ordinamento federale e di non essere tenuto a produrre il contratto di sponsorizzazione sottoscritto con l’Udinese calcio”, nonostante esplicita richiesta per iscritto del collaboratore della Procura Federale, tenuto conto che il predetto ricopriva, all’epoca dei fatti, l’incarico di Responsabile Marketing presso Udinese Calcio, dirigente dell’A.S.D. Academy Udinese, nonché di responsabile del progetto Udinese Academy, promosso dall’Udinese calcio; - il sig. Sallusti Claudio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis commi 1 e 5 C.G.S., in relazione all’art. 3 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Stagione Sportiva 2013/2014, per aver contribuito ad organizzare, nell’interesse del Settore Giovanile dell’Udinese Calcio nonché quale Presidente dell’A.S.D. Academy Udinese, un torneo di calcio tra macroregioni, svoltosi a San Michele in Tagliamento (VE), in data 25 e 26 aprile 2014, (con gare di qualificazione e finali 5°-6° posto, 3°-4° posto 1°-2° posto e premiazione finale), al quale hanno partecipato giovani calciatori dell’età di 14-15 anni, tesserati e provenienti da società di calcio dilettantistiche di altre regioni d’Italia e affiliate al progetto Udinese Academy, senza richiedere alcuna autorizzazione federale al Comitato Reg.le di competenza, in violazione del suddetto art. 3.6 del Com. Uff. n. 1 S.G.S., con il chiaro scopo di svolgere attività di scouting e di selezione dei migliori calciatori per l’Udinese Calcio, collaborando fattivamente nello svolgimento del suddetto raduno-provino unitamente al Ferrigno, proprio socio nella HS football srl, sponsor tecnico della stessa Udinese Calcio; - il sig. Drascek Davide n.q. di responsabile del settore giovanile della A.S.D. Academy Udinese, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S., in quanto nell’interesse del settore giovanile dell’Udinese Calcio, collaborava fattivamente nello svolgimento del suddetto raduno-provino, non autorizzato dalla F.I.G.C.; - il sig. Poggi Paolo, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis commi 1 e 5 C.G.S., in quanto nell’interesse del Settore Giovanile dell’Udinese Calcio nonché di responsabile tecnico nazionale del progetto Udinese Academy, collaborava fattivamente nello svolgimento del suddetto raduno-provino, non autorizzato della 3 FIGC, celandosi come testimonial-uomo immagine, al fine di selezionare giovani calciatori per il Settore Giovanile dell’Udinese Calcio; - il sig. Ametrano Raffaele, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S., in quanto nell’interesse del Settore Giovanile dell’Udinese calcio nonché quale responsabile tecnico, per la regione Calabria, del progetto Udinese Academy, collaborava fattivamente, nello svolgimento del suddetto radunoprovino, non autorizzato dalla FIGC, celandosi come testimonial – uomo immagine, al fine di selezionare giovani calciatori per il settore giovanile dell’Udinese calcio; - la Società Udinese Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per i superiori fatti commessi, come sopra esposti, da Ferrigno, Fiore, Ametrano e Poggi, i quali hanno svolto attività rilevante nell’interesse del settore giovanile della stessa Società, ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S.; - la Società ASD Academy Udinese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per i fatti commessi da Sallusti Claudio e Drascek Davide, appartenenti ala predetta società al momento della commissione delle condotte loro contestate, come sopra esposte. Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare, vista la documentazione acquisita dall’Ufficio indagini e le dichiarazioni rese da numerose persone sentite nel corso dell’istruttoria, ha ritenuto “…provate le violazioni contestate e quindi fondati i deferimenti disposti dalla Procura Federale”. Il Tribunale nella sua decisione ha affermato che “appare, pertanto, evidente che il c.d. Upim Camp…non aveva soltanto finalità commerciali ed il torneo così come si è svolto e con la partecipazione di persone qualificate come potenziali osservatori quali Paolo Poggi, Raffaele Ametrano e Stefano Fiore, tutti ex giocatori dell’Udinese Calcio spa, ha assunto le caratteristiche e le finalità di un vero e proprio torneo selettivo che imponeva la richiesta autorizzazione prevista dall’art. 3.6 del C.U. n. 1 del settore giovanile scolastico 2013 – 2014”. Inoltre ha rilevato che “…tutti i deferiti debbano ritenersi assoggettati alle norme federali in relazione alla posizioni da ciascuno di essi occupata e/o la rilevanza della loro attività in ambito federale quale desumibile dai fogli di censimento e dalla documentazione in atti”. In particolare il Tribunale ha rilevato in relazione alla posizione dei singoli che: - il sig. Ferrigno Massimiliano era responsabile marketing del progetto Udinese Academy e tesserato per la A.S.D. Academy Udinese, società affiliata alla FIGC e partecipante al raduno; - il sig. Sallusti Claudio era presidente della A.S.D. Academy Udinese, società affiliata alla FIGC e partecipante alla manifestazione; - il sig. Drascek Davide era dirigente responsabile della A.S.D. Academy Udinese; - il sig. Poggi Paolo era tesserato per la Udinese Calcio spa come responsabile delle squadre minori; - il sig. Ametrano Raffaele era tesserato per la Udinese Calcio S.p.A.; - il sig. Fiore Stefano era tesserato per la ASD Academy Udinese. Il Tribunale ne ha fatto discendere la responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 per la società Udinese calcio spa e diretta e oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 per la A.S.D. Academy Udinese e conseguentemente ha inflitto le sanzioni sopra indicate. Come sopra evidenziato la decisione è stata impugnata soltanto dalla Udinese Calcio S.p.A., dalla A.S.D. Academy Udinese e dal sig. Sallusti Claudio. In particolare la Udinese Calcio spa nel suo ricorso ha evidenziato il fatto che i sigg.ri Paolo Poggi e Ametrano Raffaele non erano soggetti tesserati per la Udinese Calcio e che il sig. Ferrigno Massimiliano non è più gestore del marketing societario dalla Stagione Sportiva 2013/2014, avendo risolto il contratto tra loro intercorso in data 21.1.2014. La reclamante ha concluso chiedendo il proscioglimento da ogni addebito con annullamento dell’ammenda comminata. Quanto alla A.S.D. Academy Udinese nel suo ricorso ha evidenziato il fatto che essa si sarebbe limitata alla mera partecipazione alla manifestazione così come le altre associazioni aderenti all’evento, limitandosi a segnalare due giovani ragazzi che nel corso della stagione sportiva si erano distinti per le prestazioni e che dunque hanno preso parte al campus. La reclamante ha concluso chiedendo il proscioglimento da ogni addebito e il conseguente annullamento dell’ammenda comminata. 4 Analoghi motivi di ricorso ha proposto il sig. Sallusti Claudio chiedendo il proscioglimento da ogni addebito con conseguente annullamento della sanzione di inibizione di mesi quattro. Nessun altro dei soggetti sanzionati ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare. La Corte, esaminati i ricorsi proposti e la decisione impugnata, ritiene che essi debbano essere rigettati. Infatti, per quanto attiene alla Udinese Calcio spa, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva è conseguenza dei fatti commessi da Ferrigno, Fiore, Ametrano e Poggi ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S. che prevede che siano tenuti all’osservanza delle norme contenute nel codice e delle norme statutarie e federali anche “…coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Nella fattispecie risulta evidente dalle indagini svolte che tali soggetti abbiano operato nell’interesse dell’Udinese Calcio, non risultando decisivo il fatto che fossero o meno tesserati per la stessa. Ne consegue la sussistenza della responsabilità oggettiva della Udinese Calcio S.p.A.. Va comunque rilevato che nessuno dei soggetti sopra indicati ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare. Per quanto attiene al sig. Sallusti Claudio, presidente della A.S.D. Academy Udinese, risulta evidente dagli atti dell’indagine il suo contributo sul piano organizzativo all’evento costituito dalla manifestazione tenutasi a San Michele al Tagliamento in particolare consistente nella collaborazione al suo svolgimento nei termini adeguatamente descritti nella relazione della Procura Federale. Inoltre va rilevato che il sig. Drascek Davide, dirigente responsabile della A.S.D. Academy Udinese non ha proposto impugnativa avverso la decisone del Tribunale Nazionale Federale Sezione Disciplinare e quindi si è formato un giudicato parziale. Ciò consente di affermare la fondatezza dell’addebito nei confronti del Sallusti e la conseguente sanzione a suo carico e a carico della A.S.D. Academy Udinese per responsabilità diretta ed oggettiva. Per questi motivi la C.F.A. respinge i ricorsi come sopra proposti dalle società Udinese Calcio S.p.A.. A.S.D. Academy Udinese e dal signor Sallusti Claudio e dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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