COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTING FRANCAVILLA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEI CALCIATORI PER SEI TURNI AL CALCIATORE MARCO DI GIOVANNI, PER SETTE TURNI AL CALCIATORE SIMONE DI GIOVANNI E INIBIZIONE DELL’ALLENATORE NICOLA POMPONIO FINO AL 28.02.2016), E APPELLO DEL CALCIATORE SANTURBANO ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/09/2018 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING FRANCAVILLA / VERLENGIA CALCIO, DISPUTATA IL 13.12.2015 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°28 DEL 17.12.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTING FRANCAVILLA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEI CALCIATORI PER SEI TURNI AL CALCIATORE MARCO DI GIOVANNI, PER SETTE TURNI AL CALCIATORE SIMONE DI GIOVANNI E INIBIZIONE DELL’ALLENATORE NICOLA POMPONIO FINO AL 28.02.2016), E APPELLO DEL CALCIATORE SANTURBANO ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/09/2018 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING FRANCAVILLA / VERLENGIA CALCIO, DISPUTATA IL 13.12.2015 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°28 DEL 17.12.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con distinti appelli ritualmente proposti, la società F.C. Sporting Francavilla ed il calciatore Santurbano Adriano hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “ .... al minuto 75º il giocatore Simone DI GIOVANNI della Società Sporting Francavilla veniva espulso per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara; - a fine gara, all'uscita dal terreno di gioco, alcuni giocatori e dirigenti della Società Sporting Francavilla, tra i quali venivano riconosciuti l'allenatore Nicola POMPONIO e i giocatori Andrea COLAMONICI, Marco DI GIOVANNI, Lucas TAVANI e Simone Di GIOVANNI (in precedenza espulso), accerchiavano con fare minaccioso l'arbitro e gli rivolgevano frasi ingiuriose e irriguardose, strattonandolo e colpendolo con vari sputi; - successivamente, all'uscita dagli spogliatoi l'arbitro trovava ad attenderlo un gruppo di persone riconducibili alla Società Sporting Francavilla, i quali lo accerchiavano, gli rivolgevano frasi offensive e, con fare minaccioso, cercavano di ostacolargli la strada verso la propria automobile; - tra queste persone l'arbitro riconosceva il dirigente Paolo COLAMONICI (menzionato in distinta sotto la voce "guardalinee" ma depennato) e i calciatori Adriano SANTURBANO, Andrea COLAMONICI, Simone DI GIOVANNI e Marco DI GIOVANNI; - in questo contesto l'arbitro evidenzia il comportamento del giocatore Adriano SANTURBANO, che gli rivolgeva pesanti ingiurie e minacce, lo afferrava per la giacca strattonandolo violentemente e successivamente, mentre si accingeva a salire sulla propria autovettura, lo colpiva con tre schiaffi sulla nuca, arrecandogli lieve dolore, nonché del dirigente Paolo COLAMONICI, che lo insultava e lo minacciava, cercando di intimidirlo al fine di non far squalificare il proprio figlio (indicato nella persona di Andrea COLAMONICI )…. ”. Preliminarmente la Corte ritiene di riunire gli appelli proposti trattandosi di fatti accaduti nella medesima gara. Hanno dedotto gli appellanti, e ribadito in sede di audizione, l’iniquità della sanzioni inflitte, chiedendo: per il calciatore Di Giovanni Simone la riduzione della squalifica in quanto lo stesso si è reso colpevole di ingiuria nei confronti dell’arbitro a seguito di una riferita provocazione ricevuta; per il calciatore Di Giovanni Marco l’annullamento della squalifica in quanto lo stesso non ha né minacciato né ingiuriato né strattonato l’arbitro a fine gara; per l’allenatore Pomponio Nicola l’annullamento dell’inibizione in quanto lo stesso si è adoperato per riportare alla calma i propri giocatori sia durante la partita che a fine gara. La società in sede di appello ha ribadito inoltre che i calciatori Di Giovanni Simone e Di Giovanni Marco non erano presenti alle situazioni che si erano verificate successivamente all’uscita dagli spogliatoi. Il calciatore Santurbano Adriano ha dedotto di non aver mai sputato o preso a schiaffi il direttore di gara, ma di aver avuto solo un diverbio con l’arbitro. Quest’ultimo, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato di non aver potuto individuare l’autore degli sputi e degli schiaffi alla nuca che gli sarebbero stati inferti dopo la gara, allorché si accingeva a risalire sulla propria autovettura. Ha, invece, ribadito le altre circostanze oggetto di rapporto. Osserva la Corte che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara solo in questa sede, la squalifica inflitta al calciatore Santurbano deve essere revocata e lo stesso deve essere sanzionato solo per il comportamento ingiurioso e minaccioso, oltre che per la trattenuta nei confronti del direttore di gara. Allo stesso modo, non può essere meritevole di sanzione il comportamento addebitato ad una serie di tesserati, per aver rivolto degli sputi all’indirizzo del direttore di gara in quanto quest’ultimo non è stato in grado di precisare l’autore di tali gesti. Per quanto riguarda, infine, le sanzioni inflitte agli altri tesserati, le stesse possono essere ridotte come da dispositivo. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di accogliere gli appelli per quanto di ragione e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Santurbano Adriano a otto gare; quella inflitta al calciatore Simone Di Giovanni a cinque gare; quella inflitta al calciatore Marco Di Giovanni a quattro gare e l’inibizione inflitta all’allenatore Pomponio Nicola fino al 15.2.2016. Dispone restituirsi le tasse d’appello versate.
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