COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CIVITELLA CALCIO avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 20.1.2016 gara CIVITELLA CALCIO – SAVIO CALCIO del 10.1.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CIVITELLA CALCIO avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 20.1.2016 gara CIVITELLA CALCIO - SAVIO CALCIO del 10.1.2016 Il ricorso di cui all'oggetto non può essere preso in esame, in quanto mancante della prova dell'invio, contestuale, dello stesso alla controparte (artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del C.G.S.). La Corte, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell'A.S.D. CIVITELLA CALCIO - che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, ma non si è presentata all'odierno dibattimento - e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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