COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 10/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. FAKIR ILYAS, tess. A.S.D. Virtus Cibeno, sig. MOTTA ANDREA, dirigente A.S.D. VIRTUS CIBENO e A.S.D. VIRTUS CIBENO – Calcio a cinque
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 10/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. FAKIR ILYAS, tess. A.S.D. Virtus Cibeno, sig. MOTTA ANDREA, dirigente A.S.D. VIRTUS CIBENO e A.S.D. VIRTUS CIBENO - Calcio a cinque Con nota 29.12.2015, n. 6475-271, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. FAKIR ILYAS, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della A.S.D. Virtus Cibeno, alle gare Virtus Cibeno – Suzzara Futsal del 20.9.2015 e Montale – Virtus Cibeno del 25.9.2015, Coppa Emilia Calcio a Cinque, perché non tesserato per la predetta A.S.D. Virtus Cibeno; - il sig. MOTTA ANDREA, , dirigente della società A.S.D. Virtus Cibeno, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, in occasione delle gare sopra indicate, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. FAKIR , con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, benchè il predetto calciatore non ne avesse titolo; - la società A.S.D. VIRTUS CIBENO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente ed al calc. Fakir. Eseguite ritualmente le notifiche, il sig. Motta e l'A.S.D. Virtus Cibeno hanno avanzato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. FAKIR ILYAS, 40 giorni di inibizione per il sig. MOTTA ANDREA, 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella Coppa Emilia Calcio a Cinque in corso di svolgimento e l'ammenda di € 200 per la soc. A.S.D. VIRTUS CIBENO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il sig. MOTTA, anche quale rappresentante dell'A.S.D. Virtus Cibeno; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. FAKIR ILYAS la squalifica per 2 giornate di gara, al sig. MOTTA ANDREA 40 giorni di inibizione, ed alla soc. A.S.D. VIRTUS CIBENO l'ammenda di € 200 e 2 puntI di penalizzazione in classifica, da scontare nella Coppa Emilia di Calcio a Cinque in corso di svolgimento. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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