COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 10/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. SPAHIU ADRILON, tess. A.S.D. Baraccaluga, sigg. PRENCIPE DANILO e CIRRITO MARCO, dirigenti A.S.D. Baraccaluga e A.S.D. BARACCALUGA- Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 10/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. SPAHIU ADRILON, tess. A.S.D. Baraccaluga, sigg. PRENCIPE DANILO e CIRRITO MARCO, dirigenti A.S.D. Baraccaluga e A.S.D. BARACCALUGA- Calcio a Cinque Con nota 12.1.2016, n. 6781-367, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. SPAHIU ADRILON, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , in relazione agli artt. 17, n.5 e 46, comma 6, delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della A.S.D. Baraccaluga, alle gare Centro Storico - Baraccaluga dell’11.10.2015 e Baraccaluga – F.lli Bari del 18.10.2015, Camp. Regionale Juniores Calcio a Cinque – C.R.E.R., perché non tesserato per la predetta A.S.D. Baraccaluga - i sigg. PRENCIPE DANILO e CIRRITO MARCO, , dirigentI della società A.S.D. Baraccaluga, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, in occasione delle gare sopra indicate, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Spahiu Adrilon, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, benchè il predetto calciatore non ne avesse titolo; - la società A.S.D. BARACCALUGA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri dirigenti ed al calc. Spahiu, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e/o per la quale svolgevano attività ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. SPAHIU ADRILON, 1 mese di inibizione per i sigg. PRENCIPE DANILO e CIRRITO MARCO, 2 puntI di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque, e l'ammenda di € 200 per la soc. A.S.D. BARACCALUGA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. SPAHIU ADRILON la squalifica per 2 giornate di gara, ai sigg. PRENCIPE DANILO e CIRRITO MARCO 1 mese di inibizione, ed alla soc. A.S.D. BARACCALUGA l'ammenda di € 200 e 2 puntI di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque . Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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