COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 20 – Ricorso U.S.D. Altarese avverso la squalifica del calciatore Francesco Oliveri per cinque giornate – Gara Altarese – Don Bosco 1912 Varazze del 17.01.2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 40 del 21.1.2016

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 20 - Ricorso U.S.D. Altarese avverso la squalifica del calciatore Francesco Oliveri per cinque giornate - Gara Altarese - Don Bosco 1912 Varazze del 17.01.2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 40 del 21.1.2016 Con la seguente motivazione: Al 44º del s.t., a gioco fermo, rivolgeva espressioni ingiuriose nei confronti di un calciatore avversario, provocandone la reazione. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni ingiuriose all’arbitro e cercava di aggredirlo fisicamente, venendo trattenuto dai propri compagni di squadra. Reiterava le medesime condotte al rientro negli spogliatoi venendo sempre allontanato da alcuni compagni. Successivamente, faceva indebito ingresso nello spogliatoio riservato al direttore di gara ed ivi apostrofava l’arbitro con ulteriori minacce, venendo allontanato questa volta dai propri dirigenti il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Francesco Oliveri per cinque giornate effettive di gara. La sanzione è stata appellata dalla società U.S.D. Altarese con ricorso nel quale non contesta i fatti ma chiede la riduzione della squalifica per la buona volontà posta in essere dai propri dirigenti che, intervenendo tempestivamente, avevano cercato di calmare e di far desistere il giocatore dalla sua azione di protesta. Presa visione degli atti ufficiali la Corte non può che confermare la squalifica inflitta in prime cure perché volta a punire il comportamento ingiurioso del calciatore verso l’arbitro all’atto dell’espulsione, il successivo tentativo d’aggressione reiterando la stessa condotta e, infine, per l’indebito minaccioso ingresso nel suo spogliatoio. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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