COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 24 – Ricorso A.S.D. Ortonovo Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica del corrente Campionato di Calcio. Gara Ortonovo Calcio – Ceparana Calcio del 16.1.2016 Campionato Juniores Provinciali. C.U. n. 29 del 21.1.2016 Delegazione Provinciale della Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 24 - Ricorso A.S.D. Ortonovo Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica del corrente Campionato di Calcio. Gara Ortonovo Calcio - Ceparana Calcio del 16.1.2016 Campionato Juniores Provinciali. C.U. n. 29 del 21.1.2016 Delegazione Provinciale della Spezia. Riferiva l’arbitro che al termine della gara in epigrafe un non meglio identificato calciatore della squadra dell’Ortonovo Calcio aveva insultato il calciatore avversario Douhabi Mouad con la frase “negro di merda”. Il Giudice Sportivo puniva la società con l’obbligo di disputare la prima gara interna con i settori privi di spettatori e con un punto di penalizzazione in classifica. L’A.S.D. Ortonovo ha depositato ricorso limitatamente al punto di penalizzazione giustificando la richiesta con considerazioni estranee al rapporto di gara con le quali mette in dubbio perfino che la frase sia stata pronunciata. La Corte, visti gli atti, respinge ogni contraria eccezione del sodalizio ricorrente perché in contrasto con il referto arbitrale, prevalente sulle dichiarazioni di parte, e conferma il punto di penalizzazione in quanto sanzione inflitta ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 comma 3 (comportamento discriminatorio) e 18 punto 1 lettera g del Codice di Giustizia Sportiva. In tal senso la Corte delibera. La tassa reclamo non versata e addebitata in conto va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it