COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 14/tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Rao Maurizio e Casté Maurizio, dirigenti dell’A.S.D. Vezzano 2005 e dei signori Cerreti Riccardo, Galli Simone, Giorgi Giacomo, Grondona Damiano, Marcenaro Matteo, Pistone Valerio, Relova Alexander e Torraca Manuel, calciatori tesserati per l’A.S.D. Vezzano 2005, per violazione del vincolo di giustizia e della A.S.D. Vezzano 2005 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Prot. n. 14/tf - Procura Federale - Deferimento dei signori Rao Maurizio e Casté Maurizio, dirigenti dell’A.S.D. Vezzano 2005 e dei signori Cerreti Riccardo, Galli Simone, Giorgi Giacomo, Grondona Damiano, Marcenaro Matteo, Pistone Valerio, Relova Alexander e Torraca Manuel, calciatori tesserati per l’A.S.D. Vezzano 2005, per violazione del vincolo di giustizia e della A.S.D. Vezzano 2005 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Rif. prot. 3893/33pf 13-14/GT/dl sul quale la Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. nulla ha osservato in merito, il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la società A.S.D. Vezzano 2005 ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; [-pena base Società A.S.D. Vezzano 2005: sanzione dell’ammenda di € 600 (euro seicento) diminuita a’ sensi dell’art. 23 CGS a € 400 (euro quattrocento).]. Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore Generale dello sport presso il CONI, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità delle sanzioni indicate. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; per questi motivi Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della FIGC dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dispositivo Il Tribunale delibera d’infliggere alla società A.S.D. Vezzano la sanzione dell’’ammenda di € 400 (quattrocento). Manda alla segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dalle norme
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