COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 8.1.2016 a carico di: 1 TORRI Fabio, per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 22, comma 6, del CGS per avere partecipato nelle file della società AURORA TRAVAGLIATO, alle gare di eccellenza girone C del 6.9.2015, del 13.9.2015 e del 20.9.2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 8.1.2016 a carico di: 1 TORRI Fabio, per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 22, comma 6, del CGS per avere partecipato nelle file della società AURORA TRAVAGLIATO, alle gare di eccellenza girone C del 6.9.2015, del 13.9.2015 e del 20.9.2015 rispettivamente contro le società BRUSAPORTO, ORCEANA e RIGAMONTI CASTEGNATO, in posizione irregolare in seguito a squalifica non scontata come emerge dal CU n. 68 del 13.5.2015 del CRL; 2. COMINI Giovanni, dirigente della FC AURORA TRAVAGLIATO, per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 22, comma 6, del CGS per avere sottoscritto in occasione delle gare di eccellenza girone C del 6.9.2015 e del 13.9.2015 contro le società BRUSAPORTO e ORCEANA, le distinte ufficiali di gioco nelle quali risulta inserito il nominativo del calciatore Torri Fabio in posizione irregolare; 3. CAMOTTI Paolo dirigente della FC AURORA TRAVAGLIATO, per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 22, comma 6, del CGS per avere sottoscritto in occasione della gara di eccellenza girone C del 20.9.2015 contro la società RIGAMONTI CASTEGNATO, la distinta ufficiale di gioco nella quale risulta inserito il nominativo del calciatore Torri Fabio in posizione irregolare; 4. FC AURORA TRAVAGLIATO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che nessuno è comparso per i deferiti nonostante regolare convocazione a mezzo telefax; - rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: - a carico del calciatore TORRI Fabio due giornate di squalifica; - a carico di COMINI Giovanni, due mesi di inibizione; - a carico di CAMOTTI Paolo mesi uno di inibizione; - a carico della società FC AURORA TRAVAGLIATO € 500,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (campionato di eccellenza) stagione sportiva 2015/2016; OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato risulta provato documentalmente tanto da essere ammesso dai deferiti. Infatti, risulta provato che il calciatore TORRI Fabio, ha partecipato nelle file della società AURORA TRAVAGLIATO, alle gare di eccellenza girone C del 6.9.2015, del 13.9.2015 e del 20.9.2015 rispettivamente contro le società BRUSAPORTO, ORCEANA e RIGAMONTI CASTEGNATO, in posizione irregolare in seguito a squalifica non scontata come emerge dal CU n. 68 del 13.5.2015 del CRL. Risulta altresì provato che COMINI Giovanni e CAMOTTI Paolo hanno sottoscritto le distinte delle gare in cui ha preso parte il calciatore, Torri Fabio, in posizione irregolare. Ne discende chiaramente la responsabilità oggettiva della AURORA TRAVAGLIATO. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, commina - al calciatore TORRI Fabio due giornate di squalifica; - al dirigente della FC AURORA TRAVAGLIATO, COMINI Giovanni, due mesi di inibizione; - al dirigente della FC AURORA TRAVAGLIATO, CAMOTTI Paolo, mesi uno di inibizione; - alla società FC AURORA TRAVAGLIATO € 500,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (campionato di eccellenza gir. C) stagione sportiva 2015/2016. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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