COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MARINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MARINA/OLIMPIA DEL 30.1.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 119 del 3.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MARINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MARINA/OLIMPIA DEL 30.1.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 119 del 3.2.2016) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Marina la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per il comportamento dei propri sostenitori, nel corso dell'incontro, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Marina chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, gli eccessivi provvedimenti disciplinari assunti dall’arbitro, nel corso della gara, avrebbero causato uno stato di tensione nei sostenitori, locali ed ospiti, sfociato in reiterate proteste, ma senza minacce né atti intimidatori o violenti; nessuno si aggrappò alla rete di recinzione né tentò in ogni modo di scavalcarla. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Marina, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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