COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale F.C. ARBATAX (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°31 del 28.01.2016. Gara Arbatax / Lotzorai del 23.01.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale F.C. ARBATAX (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°31 del 28.01.2016. Gara Arbatax / Lotzorai del 23.01.2016. Con reclamo tempestivamente depositato la società Arbatax ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Luca Mameli, a seguito di una decisione arbitrale, colpiva a gioco fermo un avversario con un calcio al petto. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare ingiuriava a più riprese il direttore di gara. La ricorrente nei motivi del gravame, richiede l’annullamento della squalifica o la sua riduzione. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti, delibera quanto segue. La condotta del calciatore, che colpisce un giocatore avversario a gioco fermo con un calcio al petto, integra una condotta violenta come tale sussumibile nel disposto normativo di cui all’articolo 19, comma 4, lett.b. Come noto, il referto di gara è fonte di prova privilegiata ed il direttore di gara descrive in maniera adeguata la condotta del calciatore. Inoltre, le azioni di protesta e di ingiuria poste in essere dal calciatore all’indirizzo dell’arbitro, configurano una condotta irriguardosa nei confronti del predetto ufficiale. La sanzione, pertanto, tenuto conto dell’azione violenta nei confronti dell’avversario e poi del comportamento ingiurioso all’indirizzo del direttore di gara – quest’ultima rientrante nel novero dell’articolo 19, comma 4, lett.a- è adeguata al fatto e va pertanto confermata.
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