COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 99/A A.S.D. RAVANUSA (AG) Avverso ammenda di € 250,00 ed avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Loggia – Campionato Promozione Gir. “D” Gara Nissa/Ravanusa sul 17/01/2016 – C.U. n.217 del 20/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 99/A A.S.D. RAVANUSA (AG) Avverso ammenda di € 250,00 ed avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Loggia - Campionato Promozione Gir. “D” Gara Nissa/Ravanusa sul 17/01/2016 - C.U. n.217 del 20/01/2016. Con rituale e tempestivo gravame la A.S.D. Ravanusa impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate, sostenendo, in buona sintesi, che le stesse risultano sproporzionate all’effettivo accadimento dei fatti ed in particolare fa notare che la sanzione dell’ammenda risulta assolutamente sproporzionata sia perché la reclamante fino alla fine del girone di ritorno non era stata oggetto di alcun provvedimento pecuniario sia perché per fatti analoghi sono state comminate sanzione pecuniarie di minore importo. La parte regolarmente convocata ha fatto pervenire fax con cui ha comunicato di rinunciare a comparire. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i rapporti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 1.2 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 41’ del 1° tempo, su segnalazione di uno degli assistenti dell’arbitro, è stato espulso il calciatore sig. Giuseppe Loggia perché a gioco fermo e con il pallone lontano attingeva con uno sputo al volto un calciatore avversario. A seguito di tale provvedimento i sostenitori della reclamante hanno attinto più volte con sputi il predetto assistente e ciò fino alla fine della gara. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Loggia, in quanto il gesto dallo stesso posto in essere va qualificato come condotta violenta di particolare gravità che ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S. viene sanzionata con una squalifica non inferiore a cinque gare. Di contro l’appello può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda che va rideterminata in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in € 200,00 l’ammenda a carico dell’A.S.D. Ravanusa, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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