COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 106/A A.S.D. CAPACI C5 – Appello avverso squalifiche per sei gare calciatori sigg. Alberto Bologna, Gianluigi Bologna, Gianluca Ferrante, Guido Giambona e Vincenzo Romeo – Gara C5 serie D S. Giovanni Adularia/Capaci C5 del 16/01/2016 – C.U. n° 39 PA del 19/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 106/A A.S.D. CAPACI C5 - Appello avverso squalifiche per sei gare calciatori sigg. Alberto Bologna, Gianluigi Bologna, Gianluca Ferrante, Guido Giambona e Vincenzo Romeo - Gara C5 serie D S. Giovanni Adularia/Capaci C5 del 16/01/2016 - C.U. n° 39 PA del 19/01/2016. L’indicata società propone ricorso avverso i provvedimenti come sopra adottati dal Giudice di prima istanza, chiedendo l’annullamento delle sanzioni, ritenendo i propri tesserati estranei ai fatti loro addebitati, avendo di contro subito una aggressione con calci e pugni da parte “sia dei giocatori della squadra avversaria che da altre persone non identificate che hanno invaso il campo con il solo fine di mettere in pratica gesti violenti…”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Orbene, dalla lettura del referto redatto dall’arbitro si rileva che “al triplice fischio, circa cinque persone non identificate scavalcavano la rete di recinzione ed entrando nel terreno di gioco si rivolgevano verso i tesserati della soc. Capaci con fare minaccioso e aggressivo…” iniziando a colpire con violenti calci e pugni i calciatori sigg. Gianluigi Bologna e Guido Giambona, i quali tuttavia reagivano… “colpendo anche loro i tifosi con calci e pugni”. In altra parte del referto di gara, che descrive il verificarsi di una “mega rissa”, l’arbitro specifica che i calciatori della soc. Capaci C5 che vi partecipavano sigg. Gianluca Ferrante, Gianluigi Bologna, Alberto Bologna e Vincenzo Romeo, testualmente “anch’essi rispondevano alla violenza subita dai tesserati della soc. Adularia, con calci, pugni e spintoni”. Per quanto sopra, l’appello appare in parte fondato, essendo evidente che il sig. Guido Giambona come da referto ha esercitato una condotta violenta (art. 19 comma 4 lett. b C.G.S.) pur sollecitata dall’aggressione subita da estranei invasori e solo nei confronti di questi; mentre gli altri tesserati sopra citati hanno sì partecipato alla rissa, principalmente allo scopo di difendersi dall’aggressione subita dalle altre parti, esercitando tuttavia una condotta di particolare gravità e violenza (art. 19 comma 1 lett. e C.G.S.). Le sanzioni irrogate vanno quindi rimodulate nei minimi di cui in dispositivo, con l’applicazione di attenuanti che scaturiscono dalle circostanze sopra evidenziate. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dispone applicarsi le seguenti sanzioni: - Squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Guido Giambona; - Squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sigg. Gianluca Ferrante, Gianluigi Bologna, Alberto Bologna e Vincenzo Romeo. Per l’effetto senza addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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