COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 110/A U.S.D. ALIA (PA) Avverso la squalifica fino al 30/06/2017 a carico del calciatore sig. Salvatore Gibiino, squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Salvatore Vicari, squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Salvatore Federico Ditta, squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Alberto Triaca, squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Alessandro Agnello. Campionato di 3^ Cat. Gir. “A” Gara Sporting Cefalù – Alia del 16/01/2016 – C.U. n. 40 del 21/01/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 110/A U.S.D. ALIA (PA) Avverso la squalifica fino al 30/06/2017 a carico del calciatore sig. Salvatore Gibiino, squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Salvatore Vicari, squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Salvatore Federico Ditta, squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Alberto Triaca, squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Alessandro Agnello. Campionato di 3^ Cat. Gir. “A” Gara Sporting Cefalù - Alia del 16/01/2016 - C.U. n. 40 del 21/01/2016 Delegazione Provinciale di Palermo. Con rituale e tempestivo reclamo la U.S.D. Alia impugna le decisioni assunte dal Giudice Territoriale come in epigrafe riportate, sostenendo in buona sintesi che il sig. Salvatore Ditta sia stato espulso solo per proteste, dopo essere stato precedentemente ammonito, che il calciatore sig. Salvatore Gibiino dopo essere stato ammonito è stato espulso perché “animatamente cercava di spiegare, al sig. Balsano, che il fallo non era intenzionale ma dovuto alla impraticabilità del campo,…” e di avere successivamente bloccato le mani dell’arbitro, non per cagionare dolore, ma solo per invitarlo a soprassedere al provvedimento di espulsione; che il sig. Vicari Salvatore non sarebbe mai stato espulso, come invece risulterebbe dal referto di fine gara, così come nulla avrebbero commesso i sigg. Alessandro Agnello e Alberto Teriaca, avendo il direttore di gara confuso i predetti calciatori con quelli del Cefalù che erano gli unici, in quel momento a protestare nei confronti dell’arbitro per avere lo stesso improvvisamente sospeso la gara, mentre erano in vantaggio con il punteggio di 2-1. In ragione di quanto sopra, chiede specificatamente che questa Corte voglia annullare le sanzioni a carico dei calciatori Agnello, Triaca e Vicari per non avere commessi i fatti loro addebitati e la revisione, in termini più equi di quelle a carico dei calciatori Ditta e Gibiino. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 38’ del 1° tempo è stato espulso il calciatore dell’Alia sig. Salvatore Ditta per somma di ammonizioni. Lo stesso calciatore una volta avuto notificato il provvedimento di espulsione si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara profferendo, nel contempo, nei suoi confronti, una frase offensiva. Al 45’ del 1° tempo venivano espulsi i calciatori sig.ri Vicari Salvatore (n.16 Alia) e Miceli Salvatore (n.23 Alia – la cui sanzione non risulta specificatamente impugnata), i cui nomi peraltro non sono stati riportati, per pura dimenticanza, nel rapportino di fine gara così come attestato dall’arbitro nel referto, in quanto dalla panchina assumevano entrambi un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. In particolare il Miceli, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, cercava di aggredire il direttore di gara senza però riuscirvi perché veniva prontamente bloccato dai propri compagni. Gli stessi calciatori, inoltre, si rifiutavano di uscire, tanto da costringere l’arbitro a chiedere l’intervento del loro capitano che li faceva uscire dal campo. Al 50’ del 1° tempo veniva espulso il calciatore sig. Salvatore Gibiino per somma di ammonizioni; quest’ultimo afferrava per i polsi il direttore di gara al fine di impedirgli di assumere il relativo provvedimento disciplinare causandogli un forte dolore e rossore. Alla notifica del provvedimento il predetto calciatore assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Al termine del 1° tempo l’arbitro, una volta raggiunto lo spiazzo antistante gli spogliatoi, notava che i calciatori dell’Alia, precedentemente espulsi, proseguivano nel loro comportamento offensivo e minaccioso, impedendogli di raggiungere il proprio spogliatoio, cosa che avveniva grazie all’intervento del calciatore n. 11 dell’Alia e del dirigente accompagnatore dello Sporting Cefalù. Una volta sospesa la gara per la sopraggiunta impraticabilità del campo, mentre il direttore di gara stava facendo rientro negli spogliatoi veniva fatto oggetto ancora una volta di insulti da parte di alcuni calciatori dell’Alia tra i quali riconosceva il n. 12 sig. Alessandro Agnello ed il n. 6 sig. Alberto Triaca, che per l’occasione rivestiva la funzione di capitano. Ciò posto, quanto lamentato in punto di fatto dalla reclamante, risulta infondato poiché le circostanze evidenziate in ordine ai presunti scambi di persona non risultano dalla lettura del referto. Infatti il sig. Salvatore Sagona, che si vorrebbe quale vero destinatario del provvedimento di espulsione in luogo dei calciatori nn. 16 e 23 dell’Alia, non risulta destinatario di alcun provvedimento disciplinare. Così come non vi può essere dubbio in ordine all’individuazione dei calciatori nn. 12 e 6 dell’Alia quali autori del comportamento offensivo in danno dell’arbitro al momento della sospensione della gara. Infatti, per quanto riguarda il n. 6, il direttore di gara riferisce che era il capitano e che il medesimo avrebbe riferito che aveva 36 anni e non aveva nulla da perdere, circostanze queste che non lasciano dubbio alcuno sulla individuazione dell’autore delle frasi offensive. Peraltro il n. 6 dello Sporting Cefalù non rivestiva la funzione di capitano e per quanto riguarda l’età non ha 36 anni a differenza del capitano dell’Alia. Così come non vi è dubbio nell’individuazione del n. 12 come il portiere titolare dell’Alia, in quanto tale numero non si rinviene nell’elenco dello Sporting Cefalù, essendo il portiere di riserva individuato in distinta con il n. “00” Di contro il reclamo può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene alle sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure, risultando le stesse, secondo un costante indirizzo di questa Corte, non conformi all’effettivo accadimento dei fatti, con la conseguenza che le stesse devono essere rideterminate in termini più equi così come da dispositivo, ad eccezione della sola sanzione a carico del calciatore sig. Alessandro Agnello che risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina: a) a tutto il 31/12/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Gibiino; b) in cinque gare la squalifica a carico dei calciatori sigg. Salvatore Vicari e Salvatore Ditta; c) in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Alberto Triaca; d) Conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata. Visto l’art. 16 comma 4bis C.G.S. la sanzione comminata sub capo a) va considerata ai fini della applicazione delle misure am settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza in danno degli ufficiali di gara.
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