F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 15 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 10 Febbraio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. GAETANO PAOLILLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 3 E 16, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6146/893 pf13-14/SP/blp del 17.2.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 15 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 10 Febbraio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. GAETANO PAOLILLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 3 E 16, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6146/893 pf13-14/SP/blp del 17.2.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015) Il Sig. Gaetano Paolillo, agente di calciatori, a seguito dell’atto di deferimento del Procuratore Federale n. 6146/893pf13-14/SP/blp del 17.2.2015 è stato chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1 comma 1, C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti per aver ricevuto incarico a mezzo scrittura privata, anziché previo formale incarico scritto rilasciato sul modulo predisposto della Commissione Agenti della F.I.G.C., sottoscritta in data 16.5.2012 dal Sig. Montemurro Vincenzo, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Varese, finalizzato al trasferimento del calciatore Giuseppe De Luca dalla Società Varese alla Società Atalanta, nonché della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1 comma 1, C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti) in relazione all’art. 4, comma 3, del Regolamento Agenti, perché in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Football & Sport S.r.l., non provvedeva a depositare presso la Commissione Agenti la documentazione inerente “l’elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto, del libro soci, l’elenco nominativo degli organi sociali”. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con il Com. Uffi. n. 43/TFN, reso in data 27.3.2015, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva al Sig. Gaetano Paolillo la sanzione di € 3.000,00 di ammenda. Avverso tale decisione ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte, con ricorso in data 3.4.2015, il Sig Gaetano Paolillo, chiedendo, in accoglimento del reclamo interposto: - in via principale: di annullare e/o revocare la sanzione inflitta, a carico del reclamante, dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con Com. Uff. n. 43/TFN del 27.3.2015; - in via subordinata: di sanzionare il reclamante con la sola deplorazione; - in via ulteriormente subordinata: di ridurre la sanzione pecuniaria nella misura ritenuta di giustizia. Confermando, per il resto, i capi della decisione di primo grado non impugnati. All’udienza del 15.7.2015, le parti hanno illustrato le rispettive tesi difensive e la controversia è stata trattenuta in decisione. Sul primo motivo di gravame: il Sig. Gaetano Paolillo sostiene di non aver mai ricevuto incarico dall’A.S. Varese 1910 S.r.l. finalizzato al trasferimento del calciatore Giuseppe De Luca alla Società Atalanta perché detto incarico sarebbe stato conferito ad una società, la Football & Sport S.r.l., che non è sottoposta alla giurisdizione sportiva e quindi alla normativa di cui al Regolamento Agenti di calciatori della F.I.G.C.. 4 Conseguentemente il rapporto instauratosi fra il club e la società Football & Sport S.r.l. sarebbe di natura civilistica e pertanto disciplinato dalle norme dettate dal Codice Civile. La Football & Sport S.r.l. non sarebbe pertanto tenuta all’uso della modulistica federale. In proposito varrà rilevare che il Sig. Gaetano Paolillo è il legale rappresentante della Football & Sport S.r.l., in qualità di Amministratore Unico. L’art. 4, comma 2, del Regolamento Agenti F.I.G.C., pur specificando che l’attività di Agente può essere svolta solo da persone fisiche, riconosce a queste la facoltà di attribuire ad una società i diritti economici derivanti dagli incarichi ottenuti. Ciò, tuttavia, questo non comporta il trasferimento della titolarietà dei diritti e degli obblighi contrattuali dalla persona fisica alla persona giuridica. In questo senso, la giurisprudenza sportiva di norma rigetta l’eccezione di chi, convenuto in giudizio per il pagamento del compenso professionale, sostiene il difetto di legittimazione attiva in capo all’Agente e la titolarietà del diritto di credito in capo alla società a cui lo stesso attribuisce i diritti economici di cui sopra. Questo in considerazione del fatto che il Regolamento Agenti riserva comunque l’esercizio dell’attività alle persone fisiche: l’incarico, infatti, è ricevuto dall’Agente sempre a titolo personale, quest’ultimo lo sottoscrive in proprio e non in qualità di legale rappresentante di una società. Le eventuali facoltà allo stesso attribuite, dunque, non alterano l’esclusiva riferibilità al medesimo di tutto quanto derivante dal mandato. Giova inoltre precisare che le funzioni svolte dagli Agenti di calciatori, pur scaturendo da un negozio di diritto privato, presentano un’oggettiva valenza pubblica nell’ambito delle attività governate dalla F.I.G.C.. Il relativo contratto pertanto “deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti”, pena l’inefficacia sia per l’ordinamento sportivo, sia per l’ordinamento statale, che lo ritengono inidoneo a perseguire un interesse meritevole di tutela stante l’inosservanza della forma richiesta dal Regolamento Agenti F.I.G.C.. Tanto per fare un esempio, l’avvocato privo di licenza F.I.G.C. ma che svolga l’attività professionale prevista dall’art. 3, comma 2, del Regolamento Agenti F.I.G.C. nell’interesse di calciatori e società sportive, è tenuto a ricevere il relativo mandato avvalendosi dei modelli federali, pena l’invalidità e l’inefficacia del mandato ricevuto. Come già sottolineato in precedenza l’art. 4, comma 2, del Regolamento Agenti F.I.G.C. consente all’Agente di attribuire ad una società i diritti economici derivanti dagli incarichi ricevuti. Lo stesso articolo precisa altresì che l’attività di Agente può essere svolta solo da persone fisiche e quindi è sempre la persona fisica che riceve l’incarico dal calciatore o dalla società con la conseguenza che, sia il calciatore, sia la società, non potranno conferire mandato ad un soggetto che non sia una persona fisica ed esclusivamente utilizzando i moduli federali all’uopo predisposti dalla Commissione Agenti, che andranno poi depositati nei competenti uffici nel termine indicato nell’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti F.I.G.C.. L’art. 5, comma 1, del sopracitato Regolamento vieta, in ogni caso, ai calciatori e alle società sportive di farsi assistere da soggetti non autorizzati e la società commerciale, persona giuridica, è pertanto soggetto non autorizzato per i motivi sopra esposti. Il primo motivo d’appello è perciò privo di pregio e non merita accoglimento. Anche il secondo motivo di gravame è infondato e privo di fondamento. L’art. 4, comma 3, del Regolamento Agenti F.I.G.C. prevede che “L’elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell’atto costitutivo della società, dello statuto, del libro soci, l’elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute”. Per stessa ammissione del Sig. Gaetano Paolillo, Agente di calciatori e Amministratore Unico e legale rappresentante della Football & Sport S.r.l., il deposito della documentazione richiesta dal citato art. 4, comma 3, è avvenuto oltre il termine ivi indicato e pertanto tardivamente, se è vero, come è vero che la società ha depositato la documentazione presso la Commissione Agenti F.I.G.C. il 6.6.2014. 5 Il postumo comportamento collaborativo è stato valutato dai Giudici di prime cure con un adeguato temperamento della pena come evidenziato nel provvedimento impugnato. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gaetano Paolillo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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