FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 270/A del 10/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Società A.S.D. CITTÀ DI MALETTO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 270/A del 10/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Società A.S.D. CITTÀ DI MALETTO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pf 15/16 adottato nei confronti della Società A.S.D. CITTÀ DI MALETTO, avente ad oggetto la seguente condotta: A.S.D. CITTÀ DI MALETTO, per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva, per aver in gare di Campionato di 1^ Categoria 14/15, ammesso in panchina il tecnico Sig. Bisicchia Gianluca, pur non essendo all’epoca dei fatti regolarmente tesserato come allenatore della predetta società. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Foti, nell’interesse della Società A.S.D. CITTÀ DI MALETTO nella qualità di Presidente pro tempore; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di € 400,00 di ammenda per la Società A.S.D. CITTÀ DI MALETTO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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