FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 272/A del 10/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Michele PIRRO – Ivanoe LANZARA – Francesco ZERBINI – Valerio BERTOTTO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 272/A del 10/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Michele PIRRO - Ivanoe LANZARA - Francesco ZERBINI - Valerio BERTOTTO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1202 pf 12/13 adottato nei confronti dei Sig.ri MICHELE PIRRO, IVANOE LANZARA, FRANCESCO ZERBINI e VALERIO BERTOTTO , avente ad oggetto la seguente condotta: Michele PIRRO, consigliere delegato della S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. dal 24 luglio 2008 all’11 agosto 2009 (con i poteri necessari per intrattenere i rapporti con la LEGA e con la COVISOC, nonché, nel limite di spesa di euro 50.000,00) in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver, nella stagione sportiva 2008/09, pattuito con i signori Valerio BERTOTTO, Antonino CARDINALE, Ivanoe LANZARA, Federico Raul LAURITO, Francesco ZERBINI e Stefano CUOGHI, tutti tesserati per la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A., ed erogato in favore dei medesimi somme superiori a quelle previste nei contratti di prestazioni sportive sottoscritti e depositati presso la Lega di competenza, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della società; in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per avere, in concorso con il sig. Arrigo POLETTI e con il sig. Vittorio FIORETTI, effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali in favore del signor Valerio BERTOTTO per euro 25.000,00 del sig. Ivanoe LANZARA per euro 8.550,00 e del sig. Federico Raul LAURITO per alcune migliaia di euro, tutti tesserati per la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A., al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della società; in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per avere, in concorso con il sig. Arrigo POLETTI, con il sig. Vittorio FIORETTI e con il sig. Nicola SALERNO, effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali in favore del signor Antonino CARDINALE, tesserato per la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A., per euro 25.000,00, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della società; in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali in favore del sig. Stefano CUOGHI per euro 5.000,00, tesserato per la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A., al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della società; in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver, in concorso con il sig. Arrigo POLETTI, con il sig. Vittorio FIORETTI e con il sig. Nicola SALERNO, corrisposto un compenso irregolare di euro 20.000,00 al sig. Rijat SHALA; in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 6, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali per complessivi euro 70.000,00, in favore di numerosi calciatori tesserati per la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A., in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della società; Ivanoe LANZARA, tesserato durante la stagione sportiva 2008/09 come calciatore dal 2 febbraio 2009 al 21 luglio 2009 per la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A., in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 11, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver stipulato con la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. il 2 febbraio 2009 un contratto di prestazioni sportive che prevedeva un compenso lordo di euro 12.400,00, ma con l’accordo di percepire ulteriori somme extracontrattuali per complessivi euro 8.550,00 e per aver ricevuto dalla S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. il 2 febbraio 2009 un pagamento extracontrattuale di euro 8.550,00, a titolo di compenso ulteriore rispetto a quello ufficialmente pattuito; tutto ciò al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima società; Francesco ZERBINI, tesserato durante la stagione sportiva 2008/09 come calciatore per la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. fino al 16 settembre 2008 e per l’A.S. PIZZIGHETTONE S.R.L. dal 16 settembre 2008 al 30 giugno 2009, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 11, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver stipulato con la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. l’8 agosto 2009 un contratto di prestazioni sportive che prevedeva un compenso lordo di euro 47.568,00, ma con l’accordo di percepire ulteriori somme extracontrattuali e per aver ricevuto dalla S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. durante la stagione sportiva 2008/09 un pagamento extracontrattuale di euro 35.000,00, a titolo di compenso ulteriore rispetto a quello ufficialmente pattuito; tutto ciò al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima società; Valerio BERTOTTO, tesserato durante la stagione sportiva 2008/09 come calciatore dal 2 febbraio 2009 al 30 giugno 2009 per la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A., in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dell’art. 8, comma 11, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e dell’art. 94 delle N.O.I.F., per aver stipulato con la S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. il 2 febbraio 2009 un contratto di prestazioni sportive che prevedeva un compenso lordo di euro 10.000,00, ma con l’accordo di percepire ulteriori somme extracontrattuali per complessivi euro 25.000,00, e per aver ricevuto dalla S.S. CALCIO VENEZIA S.P.A. il 2 febbraio 2009 un pagamento extracontrattuale di euro 10.000,00, e il 18 febbraio 2009 un pagamento extracontrattuale di euro 15.000,00, a titolo di compensi ulteriori rispetto a quelli ufficialmente pattuiti; tutto ciò al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima società; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Michele PIRRO, Ivanoe LANZARA, Francesco ZERBINI e Valerio BERTOTTO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 anno di inibizione per il Sig. Michele PIRRO, due giornate di squalifica per il Sig. Ivanoe LANZARA, giorni cinquanta (50) di squalifica ed euro 1.000,00 di ammenda per il Sig. Francesco ZERBINI e giorni 15 di squalifica e € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Valerio BERTOTTO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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