LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Roberto FELICI/A.S.D.TERMOLI 1920

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Roberto FELICI/A.S.D.TERMOLI 1920 Con reclamo datato 04.10.2015, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD Termoli 1920, il sig. Roberto Felici chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 7.500,00, a titolo di compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 07.01.2015. Si costituiva la ASD Termoli 1920 contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza che I'accordo economico fosse da ritenersi improduttivo di effetti, poiché sottoscritto da persona (Calarco Francesco Maria) asseritamente priva di potere di rappresentanza. Replicava il reclamante, deducendo l’infondatezza dell'eccezione sollevata dalla società, attraverso la produzione di documentazione attestante, contrariamente a quanto eccepito dalla società, la piena rappresentatività del soggetto cui la firma in calce all'accordo economico a riconducibile, con la conseguente piena validità dello stesso, net solco di pronunce della CVE. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società ASD Termoli 1920 al pagamento in favore del sig. Roberto FELICI della somma di € 7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.
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