LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 28)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo DELLA VENTURA/SORRENTO CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
28)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo DELLA VENTURA/SORRENTO CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/10/2015 il sig. Matteo DELLA VENTURA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.808,19 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.6.808,19 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. at pagamento in favore del sig. Matteo DELLA VENTURA della somma di €.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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