LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Marco ROSELLA/S.S.D.CYNTHIA 1920 S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7)RICORSO DEL CALCIATORE Marco ROSELLA/S.S.D.CYNTHIA 1920 S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/09/2015 il sig. Marco ROSELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CYNTHIA 1920 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00 maturata fino al mese Dicembre 2015. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CYNTHIA 1920 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Marco ROSELLA della somma di €.1.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo
alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.