LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Ivan SCALBI/A.S.D.TERMOLI 1920

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Ivan SCALBI/A.S.D.TERMOLI 1920 Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 6/11/2015 il sig. Ivan SCALBI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD TERMOLI 1920,un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Precisando di aver non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stato allegato l’avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (cosi come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Ivan SCALBI nei confronti della società ASD TERMOLI 1920 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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