COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 42. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SAN GIOVANNI – GARA APOLLOSA / SAN GIOVANNI DEL 10.01.2016 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 42. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SAN GIOVANNI – GARA APOLLOSA / SAN GIOVANNI DEL 10.01.2016 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 66 del 14.01.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico del calciatore, sig. Ciampi Francesco, la squalifica fino al 9.04.2016, perché, “espulso per aver ingiuriato l’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di aggredire il medesimo arbitro, non riuscendo nell’intento in quanto trattenuto dai propri compagni di squadra” ed a carico dell’allenatore, sig. Francesca Silvio, la squalifica fino al 9.02.2016. Con ricorso spedito, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo fax, in data 21.01.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato le citate decisioni. Preliminarmente, questa Corte dichiara inammissibile il ricorso, nella parte che riguarda la richiesta di riduzione della squalifica a carico dell’allenatore, in quanto essa non è impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto riguarda, poi, la doglianza relativa alla squalifica del calciatore Ciampi Francesco, la tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Invero, non sussistono elementi nuovi, tali da indurre alla modifica della decisione adottata dal Primo Giudice. Va, altresì, rilevato che il referto di gara, che configura, nell’ambito del diritto sportivo, fonte privilegiata di prova, nella sua rappresentazione dei fatti non presenta espressioni generiche, tali da farlo ritenere lacunoso, o inidoneo a giustificare la decisione impugnata. Quanto alla sua commisurazione, essa è da giudicare equa e proporzionata all’effettiva gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal calciatore Ciampi Francesco. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società San Giovanni, disponendo l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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