CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 12/02/2016 – Polisportiva Arzachena/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Marco Moro

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 12/02/2016 – Polisportiva Arzachena/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Marco Moro IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Giovanni Iannini Cristina Mazzamauro Nicola Russo Laura Santoro - Relatrice ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 87/2015, presentato, in data 19 novembre 2015, dalla Polisportiva Arzachena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone contro la F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, la Lega Nazionale Dilettanti, non costituitasi in giudizio, il Dipartimento Interregionale c/o la Lega Nazionale Dilettanti, non costituitosi in giudizio, il sig. Marco Moro, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Ilaria Pasqui e dall’avv. Federico Schiavoni, per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia sportiva del C.O.N.I., della delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, pubblicata sul C.U. n. 5/TFN – Sez. V.E. del 25/9/2015 e notificata (completa di motivazioni) all’odierna istante il 22/10/2015, con la quale veniva rigettato il reclamo della stessa avverso la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 316 del 30/6/2015, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Marco Moro, la stessa era stata condannata a pagare la somma di euro 4.706,00 (quattromilasettecentosei/00) a titolo di residuo del corrispettivo dovuto in virtù dell’accordo economico stipulato il 26/8/2014 per la stagione sportiva 2014/2015; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 2 febbraio 2016, l’avv. Michele Cozzone per la società ricorrente, nonché gli avv.ti Maria Ilaria Pasqui e Federico Schiavoni per il resistente sig. Marco Moro e l’avv. Stefano La Porta per la resistente F.I.G.C.; udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, prof. Laura Santoro. Ritenuto in fatto 1.- La Polisportiva Arzachena ha agito innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo che, previa dichiarazione di illegittimità, sia annullata la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – della F.I.G.C. con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla stessa Polisportiva Arzachena avverso la decisione di 1° grado resa dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti nella controversia insorta con il calciatore dilettante sig. Marco Moro. Ha chiesto, inoltre, l’annullamento e/o la riforma di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla gravata decisione, con vittoria di spese, diritti onorari ed accessori di causa. E’ fatto incontroverso che in data 26 agosto tra la Polisportiva Arzachena, partecipante al campionato di Serie D interregionale, e il sig. Marco Moro veniva stipulato un accordo economico ai sensi dell’art. 94-ter delle N.O.I.F., con la pattuizione del corrispettivo complessivo lordo pari ad euro 25.800,00 (venticinquemilaottocento/00), per il periodo dal 26/8/2014 al 30/6/2015; tale accordo economico cessava di avere efficacia in data 15/12/2014, allorché il calciatore veniva svincolato per tesserarsi da lì a poco con altra società. Ha rilevato la ricorrente che il suddetto accordo veniva depositato a sua cura presso il competente Dipartimento Interregionale della L.N.D. mediante invio con lettera raccomandata a.r. del 29/9/2014 e, quindi, oltre i termini stabiliti dall’art. 94-ter, comma 2, delle N.O.I.F. (nel testo in vigore al tempo dei fatti in causa). 1.1.- L’odierna istante ha fondato il suo ricorso sui seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 94-ter comma 2 delle N.O.I.F. (nel testo in vigore all’epoca dei fatti in causa) relativamente al rispetto dei termini di deposito degli accordi economici presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Lamenta l’odierna istante che il giudice di 2° grado ha fondato la sua decisione, in via preliminare e dirimente, sul riconoscimento della tempestività del deposito dell’accordo economico, con statuizione oltremodo ermetica e inconsistente, stante il fatto che il deposito dell’accordo economico intercorso tra la stessa e il calciatore Marco Moro è avvenuta il giorno 29 settembre 2014 su iniziativa della società, a fronte della stipula dell’accordo avvenuta in data 26 agosto 2014. L’istante richiama sul punto un precedente della Commissione Vertenze Economiche della L.N.D., che, in riforma della decisione della Commissione Accordi Economici, aveva dichiarato l’inefficacia dell’accordo economico intercorso tra una società di calcio e un giocatore per omesso deposito dell’accordo stesso nei termini prescritti dalla normativa federale. L’istante rileva, inoltre, che l’omesso deposito dell’accordo economico configura una carenza giuridico-sostanziale, come tale rilevabile d’ufficio. 2) Violazione e falsa applicazione della normativa e dei principi in materia di ammissione e di valutazione dei mezzi istruttori nel procedimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, con precipuo riguardo all’art. 30, comma 30, del C.G.S. Sul punto l’odierna istante rileva che il Tribunale Federale Nazionale ha erroneamente applicato l’art. 30, comma 30, del C.G.S., dichiarando l’inammissibilità delle eccezioni di avvenuto pagamento e delle relative produzioni documentali a supporto, posto che tale articolo disciplina in maniera analitica e dettagliata le modalità e le formalità di acquisizione degli strumenti probatori, là dove prevede che “I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recanti la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale”. Pertanto, secondo la tesi di parte ricorrente, il legislatore sportivo non ha introdotto alcuna preclusione in ordine alla produzione di nuovi mezzi istruttori nel giudizio di appello e richiama sul punto un precedente del T.F.N., Sez. V.E., in cui testualmente è detto che “quanto alla mancata partecipazione dell’appellante al giudizio dinanzi alla Commissione Accordi Economici, non può configurarsi alcuna preclusione relativamente alle mere allegazioni difensive che la società ha ritenuto di svolgere, ancorché per la prima volta, in sede di gravame”. 3) Omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia – manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, basata su fatti inesistenti. Con tale motivo di ricorso l’istante, richiamando la statuizione del giudice del gravame in ordine alla “tempestività del deposito dell’accordo economico”, lamenta l’assenza di qualsivoglia accenno all’iter fattuale e giuridico sul quale il T.F.N. ha fondato detta statuizione, posto che le poche parole spese dal Tribunale a supporto di essa costituirebbero semmai una motivazione meramente apparente. 2.- Costituitasi in giudizio, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto esso concerne una questione introdotta come thema decidendum per la prima volta innanzi a questo Collegio. La predetta eccezione di inammissibilità comporta, secondo quanto sostiene la F.I.G.C., anche l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, atteso che, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., l’impugnazione di una decisione resa da un organo della Federazione per omessa o insufficiente motivazione è ammessa soltanto in relazione ad un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Eccepisce, inoltre, la F.I.G.C. l’infondatezza del secondo motivo di ricorso atteso che il T.F.N. ha fatto corretta applicazione delle norme che regolano il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici e la successiva fase di impugnazione dinanzi al Tribunale Federale, prendendo le mosse dal disposto dell’art. 25, comma 5, del Regolamento della L.N.D., il quale fissa un termine perentorio di 30 giorni a carico della parte resistente per il deposito di memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti. La resistente richiama sul punto anche l’art. 345, comma 3, c.p.c., come riformato dal D.L. n. 83/2012, a fondamento del principio di irricevibilità di nuovi mezzi istruttori in sede di gravame in tutti i casi in cui sia fissato un termine perentorio per la produzione di documenti nella prima fase del contradditorio tra le parti. Quanto sopra risulta confermato, secondo la tesi della resistente, dalla lettura dell’art. 30, comma 30, del C.G.S. della F.I.G.C., nella parte in cui dispone che i documenti in atti hanno pieno valore probatorio “se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari”; pertanto, non possono considerarsi tali i documenti prodotti successivamente allo spirare di un termine previsto espressamente come perentorio dalle norme regolamentari del giudizio di primo grado. 3.- Costituitosi in giudizio il sig. Marco Moro, ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., per mancato rispetto del termine di 30 giorni fissato da tale norma per la proposizione del ricorso, in quanto la ricorrente non fornisce la prova che la decisione qui opposta, completa di motivazioni, sia stata alla stessa notificata, come afferma, il 22/10/2015. 3.1.- In ordine al primo motivo di ricorso, il resistente eccepisce la sua inammissibilità in quanto fondato interamente sulle motivazioni di un precedente giudiziale che, come tale, non può esplicare efficacia alcuna nel presente procedimento; deduce, inoltre, che la ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione sulla tardività del deposito dell’accordo economico nei precedenti gradi di giudizio. Sul punto, il resistente contesta comunque la tardività del deposito dell’accordo economico, giacché esso è stato depositato, secondo quanto previsto nel modulo prestampato fornito dalla L.N.D., entro il termine di 30 giorni dalla data del nuovo tesseramento. 3.2.- In ordine alla questione relativa agli effetti del tardivo deposito dell’accordo economico, il resistente contesta la pretesa nullità e/o invalidità dell’accordo stesso a motivo della tassatività, ex art. 1418, comma 2, c.c., delle cause di nullità del contratto, posto che la normativa federale prevede quali uniche ipotesi di nullità/invalidità quelle indicate all’art. 94-ter, comma 8, delle N.O.I.F., che non comprende appunto il deposito tardivo. Il resistente eccepisce, inoltre, la inconferenza del richiamo operato dalla ricorrente all’art. 93 delle N.O.I.F., giacché esso concerne la disciplina del contratto di lavoro sportivo, che non è applicabile agli accordi economici dei calciatori dilettanti. Eccepisce, infine, l’inconferenza anche del richiamo all’art. 25 bis del Regolamento L.N.D., presente nella decisione della Commissione Vertenze Economiche sulla quale la ricorrente fonda il suo primo motivo di ricorso, posto che esso non stabilisce alcuna preclusione o nullità in ordine ai documenti non redatti e/o depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, ma anzi li ammette esplicitamente, riconoscendo loro un valore meramente indicativo. Il resistente sostiene, quindi, che i termini di deposito previsti dall’art. 94- ter N.O.I.F. devono intendersi come ordinatori e non già perentori e che, pertanto, dal tardivo deposito dell’accordo economico, allorquando questo sia comunque avvenuto, non possa discendere alcuna nullità e/o invalidità dell’accordo stesso. La pretesa invalidità dell’accordo economico risulta, peraltro, incompatibile con il pagamento parziale effettuato dalla società, nonché con il riconoscimento del debito operato dalla stessa, sebbene per un importo inferiore a quello richiesto dal calciatore. 3.3.- Il resistente rileva, inoltre, che la ricorrente non ha mai sollevato eccezione di inefficacia dell’accordo economico, ragion per cui il T.F.N. non avrebbe comunque potuto dichiarare tale inefficacia nel rispetto del principio di cui all’art. 112 c.p.c.. Evidenzia, infine, che, se tale eccezione fosse stata ritualmente sollevata, giacché l’art. 94-ter, comma 2, N.O.I.F. impone la condizione del deposito dell’accordo a carico della società, gravando la stessa dell’ulteriore obbligo di darne contestuale comunicazione al calciatore, comunque il giudice non avrebbe potuto dichiarare l’inefficacia dell’accordo, giacché il mancato avveramento della condizione sarebbe da imputare alla società e perciò dovrebbe trovare applicazione l’art. 1359 c.c.. Conclude, quindi, nel senso che, in ossequio al principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c., anche sull’efficacia del contratto si è formato il giudicato, donde l’inammissibilità delle pretese avversarie. 3.4.- In ordine al secondo motivo di ricorso, il resistente eccepisce che la preclusione alla produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti non prodotti nel precedente grado di giudizio si ricava in maniera inequivocabile dall’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D., là dove assegna alla parte resistente il termine perentorio di 30 giorni per l’invio di memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti, nonché dal rinvio operato dagli artt. 2, comma 1, C.G.S. della F.I.G.C. e 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I. ai principi e alle norme del processo civile, tra cui, nel caso in specie, l’art. 345 c.p.c.. Il resistente suffraga le superiori argomentazioni con il richiamo di due decisioni della Commissione Vertenze Economiche, in cui si statuisce l’inammissibilità di deduzioni, per la prima volta in grado di appello, di vere e proprie eccezioni che la parte avrebbe potuto e dovuto proporre sin dal primo grado, soprattutto con il supporto di prove documentali, la cui produzione soggiace alla stessa perentorietà del termine previsto per le controdeduzioni. 3.5.- In ordine al terzo motivo di ricorso, il resistente eccepisce la sua inammissibilità per contrasto con l’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia sportiva del C.O.N.I., atteso che la questione della tempestività del deposito dell’accordo economico non ha formato oggetto di disputa tra le parti. 3.6.- Eccepisce, infine, l’infondatezza del rilievo di parte ricorrente in ordine alla contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della decisione qui impugnata, atteso che essa, invece, risulta in perfetta sintonia con la normativa federale ed i basilari principi di diritto, nonché conforme alla costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche. 4.- All’udienza del giorno 2/2/2016 la ricorrente ha ribadito che il dies a quo per il computo del termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso innanzi a questo Collegio è quello indicato nell’atto introduttivo, posto che le decisioni del T.F.N., Sez. V.E., della F.I.G.C. vengono pubblicate senza la parte motiva. Chiede, ove se ne rappresenti la necessità ai fini della prova, che sia disposta l’acquisizione dal T.F.N. di copia dell’avviso di ricevimento. 4.1.- La F.I.G.C., interpellata dal Presidente del Collegio, conferma che le decisioni del T.F.N., complete delle motivazioni, non vengono pubblicate. Considerato in diritto 1.- Il Collegio preliminarmente afferma che la presente controversia rientra nella propria sfera di competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva CONI e dell’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC. Ciò in coerenza con il principio che individua nel Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI l’organo di chiusura del sistema di tutela della giustizia sportiva. La fattispecie oggetto del presente giudizio è, infatti, riconducibile al novero di quelle in relazione alle quali sono esauriti i gradi interni di giustizia federale. 2.- In ordine all’eccezione pregiudiziale sollevata dal resistente sig. Marco Moro, il Collegio, considerato che la stessa F.I.G.C. ha ammesso che le decisioni emanate dal T.F.N. non sono pubblicate per esteso ma vengono comunicate alla parte interessata, complete di motivazioni, a mezzo posta raccomandata a.r., e che la stessa F.I.G.C. non ha ritenuto di sollevare tale eccezione, ritiene di non doverla accogliere mancando la prova della eccepita tardività. 3.- In ordine al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia sportiva del C.O.N.I., “Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Orbene, l’odierna ricorrente nel giudizio di 1° grado innanzi alla Commissione Accordi Economici è rimasta contumace e nel giudizio di 2° grado innanzi al T.F.N., Sez. V.E., non ha giammai sollevato la questione inerente alla tardività del deposito dell’accordo economico, al fine di fare accertare l’inefficacia dell’accordo stesso. Al contrario, la stessa ricorrente, nel giudizio di appello, ha sostanzialmente ammesso l’efficacia dell’accordo economico, là dove ha contestato non già l’an della pretesa creditizia del sig. Marco Moro, bensì il quantum ed inoltre si è riconosciuta debitrice di una somma residua, sebbene di importo inferiore a quella di cui alla condanna in primo grado. Per quanto sopra, il primo motivo di ricorso è inammissibile. 4.- In ordine al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che il T.F.N., Sez. V.E., nel giudicare inammissibili le produzioni documentali a supporto delle eccezioni di avvenuto pagamento, ha fatto corretta applicazione dell’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D., il quale prevede che “La parte resistente può inviare (…) memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo”. Né a diversa soluzione interpretativa può condurre la lettura dell’art. 30, comma 30, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., e specificamente della norma, richiamata dalla ricorrente, secondo cui “I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale”. Tale norma, infatti, lungi dall’ammettere la possibilità di produrre nuove prove nel giudizio di 2° grado, ha il significato di riconoscere efficacia probatoria di avvenuto pagamento soltanto ad alcuni specifici documenti, i quali devono comunque essere stati già prodotti nel giudizio di primo grado. Tale soluzione interpretativa è peraltro conforme al principio generale, di cui all’art. 345 c.p.c. (così come modificato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143), applicabile al processo sportivo per effetto del richiamo ai “principi e alle norme generali del processo civile” operato dall’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., secondo il quale non sono consentiti, fatti salvi i limitati casi espressamente previsti, nuovi mezzi di prova in appello. Per quanto sopra il secondo motivo di ricorso è da ritenersi infondato. 5.- In ordine al terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione della decisione del giudice di prime cure relativamente alla statuizione in ordine alla tempestività del deposito dell’accordo economico. Anche questo motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile per le stesse ragioni spiegate a fondamento del rigetto del primo motivo di ricorso, che qui si intendono espressamente richiamate. Va, peraltro, rilevato che il sintetico enunciato del T.F.N., nel dettare la statuizione in ordine alla tempestività del deposito dell’accordo economico, risulta giustificato dal fatto che si trattava di un punto pacifico e incontestato tra le parti in quanto, come sopra già detto, la ricorrente non ne aveva mai fatto oggetto di eccezione nel giudizio di merito. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport IV Sezione Respinge il ricorso. Le spese seguono la soccombenza liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio e nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente, sig. Marco Moro. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 2 febbraio 2016. Il Presidente F.to Dante D’Alessio La Relatrice F.to Laura Santoro Depositato in Roma in data 12 febbraio 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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